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Atto Camera 4055 REVENGE PORN
Alla Camera si discuterà la proposta di legge presentata il 27 settembre dalla 56enne Sandra Savino, deputata di Forza Italia, per inasprire le pene per chi commette questo reato. I dettagli dell’atto Camera 4055 REVENGE PORN.
Pubblicazione e diffusione di video hard dell’EX
Nella proposta di legge si propone l’inasprimento della pena nei confronti di chi pubblica e diffonde foto e video (hard) privati di persone che non ne hanno mai dato il consenso (così detto “Revenge Porn“). Mano che sarà ulteriormente pesante se il fatto avviene per vendetta nei confronti di una persona con cui in precedenza c’è stato un rapporto sentimentale di qualunque tipo.
Nel Regno Unito questa battaglia è cominciata a febbraio 2015 da parte del Ministry of Justice con la campagna #NoToRevengePorn (NoRevengePorn Facebook), scaturita dalla nuova legislazione con la quale è più facile perseguire chi commette atti di “Revenge Porn” nei confronti di altre persone. Vale anche per la diffusione offline di tale materiale, vale a dire di persona, via mail o tramite apparecchi elettronici.
La campagna #NoToRevengePorn lancia un messaggio chiaro: “Condividere maliziosamente intime immagini e altro senza il consenso altrui è un crimine. Le immagini private devono restare private!“. Per combattere il fenomeno (per aiutare le vittime a limitare/debellare il più possibile la diffusione del materiale intimo messo online), è stato creato e messo a disposizione il sito RevengePornHelpline (con relativo profilo Twitter RevengePornHelpline) e una linea telefonica (0845 6000 459).
I recenti episodi molto preoccupanti
I recenti episodi di cui sono state vittime alcune donne sono diventati un fenomeno preoccupante che va assolutamente fermato. Donne le cui vite vengono rovinate per sempre, alcune di loro non rescono a reggere la vergogna e combattere l’onta mediatica, compiono atti estremi. Proprio com’è accaduto nel recente episodio della 31enne suicida napoletana Tiziana Cantone (fatto accaduto a settembre 2016).
E così è arrivata la proposta (forse sul modello del Regno Unito) “Introduzione dell’articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato di diffusione di immagini e video sessualmente espliciti” (Atto Camera 4055 REVENGE PORN).
La proposta presentata alla Camera
Atto Camera 4055 REVENGE PORN
(Qui si può seguire l’iter dell’Atto di Camera n. 4055)
Il cosiddetto «revenge porn» è l’espressione anglosassone con cui si indica la pubblicazione sul web di foto o video, anche molto intimi ed espliciti, a scopo di vendetta. Spesso accade che la diffusione di un certo tipo di immagini o video pornografici segua la fine di una relazione sentimentale e venga utilizzata come strumento di vendetta nei confronti delle vittime, che sono prevalentemente donne.
La «vendetta porno» è l’esempio più estremo di come, in certi casi, le nuove tecnologie vengano utilizzate da alcuni uomini con l’unico scopo di esercitare il potere e il controllo sulle donne. Sono sempre più numerose le vicende di cronaca che vedono protagoniste giovani donne che, senza aver espresso alcun consenso, scoprono online, sui social network, proprie immagini intime, ormai condivise da un numero molto elevato di utenti, quindi divenute « virali ».
“Episodi gravissimi..”
Si tratta di episodi gravissimi, che hanno ripercussioni a livello psicologico inimmaginabili, spingendo in alcuni casi le vittime fino a gesti estremi. Negli Stati Uniti d’America il fenomeno del «revenge porn» è riconosciuto a livello giuridico e conseguentemente perseguito, in molti Stati.
Le leggi vigenti in Italia non riescono a contrastare adeguatamente il fenomeno dei video privati diffusi per vendetta: per questo serve una normativa adeguata al periodo storico che stiamo vivendo. Sarebbe opportuno il riconoscimento di questo reato al pari dell’estorsione, perché si configura come un grave delitto contro la privacy, oltre a essere un delitto di genere, perpetrato quasi esclusivamente nei confronti delle donne.
Introduzione dell’articolo 612-ter
La presente proposta di legge prevede l’introduzione dell’articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato che si manifesta attraverso la pubblicazione via internet di contenuti pornografici, sia fotografici che video, senza l’esplicito consenso dei soggetti interessati. La pubblicazione online di simili contenuti è punita con la reclusione da uno a tre anni e la pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
ART. 1. 1.
Dopo l’articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente: ART. 612-ter. – (Diffusione di immagini e video sessualmente espliciti).
« È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque pubblica nella rete internet, senza l’espresso consenso delle persone interessate, immagini o video privati, comunque acquisiti o detenuti, realizzati in circostanze intime e contenenti immagini sessualmente esplicite, con conseguente diffusione di dati sensibili, con l’intento di causare un danno morale alla persona interessata. La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ».
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