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Certificato medico di malattia Inps
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps), riguardo al certificato medico di malattia Inps, ha ricordato nella Circolare numero 79 del 2 maggio 2017 gli obblighi in caso di riduzione del periodo di prognosi. Obblighi che non si riducono soltanto alla comunicazione all’Ente nel caso di rientro al lavoro prima della scadenza del certificato. Vediamo i dettagli dell’invio telematico.
INDICE
- Obblighi
- Chi effettua l’invio telematico
- Come si riceve il certificato medico
- Casi particolari
- CERCA UN ATTESTATO DI MALATTIA
- Riferimenti telefonici per assistenza
L’ASSENZA PER MALATTIA
Com’è noto, da tempo le modalità di richiesta e invio del certificato medico di malattia Inps sono cambiate. In particolare, in attuazione del DPCM 26 marzo 2008, il Ministero della salute ha emanato, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INPS, il Decreto 26 febbraio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010. Tale Decreto definisce le modalità tecniche di predisposizione e invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia da parte dei medici del SSN.
GLI OBBLIGHI
Il lavoratore dipendente (pubblico o privato), in caso di assenza dal posto di lavoro per malattia, deve contattare il proprio medico per richiedere il certificato medico di malattia Inps da presentare al datore di lavoro. Ha l’obbligo di farlo entro il termine di 2 giorni salvo serie motivazioni (Cassazione 8.8.2005, n. 16627). Se il giorno di scadenza del termine di 2 giorni è festivo, la scadenza è prorogata al 1° giorno seguente non festivo. Il lavoratore è obbligato a segnalare al datore di lavoro l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i previsti controlli medico-fiscali.
A sua volta, il medico entro 24 ore (dalla visita o da quanto è stato informato dal lavoratore) ha l’obbligo di trasmettere nel sistema informatizzato la data di inizio e quella presunta di fine della malattia del paziente lavoratore, inviando telematicamente il certificato medico di malattia Inps. L’ente, a sua volta, rende disponibile in tempo reale l’attestato di malattia al datore di lavoro, sempre tramite modalità telematica.
L’INPS RICORDA GLI ULTERIORI OBBLIGHI
Come detto in apertura, l’Inps, nella circolare del 2 maggio 2017, ha ricordato che nell’ipotesi di un prolungamento dello stato morboso, il lavoratore, per prassi già consolidata, provvede a farsi rilasciare dal medico uno o più certificati di continuazione, solo a fronte dei quali è possibile, sul piano previdenziale, il riconoscimento, per l’ulteriore periodo di incapacità temporanea al lavoro, della tutela per malattia.
Tuttavia bisogna tenere presente che, ugualmente, nel caso di una guarigione anticipata, l’interessato è tenuto a richiedere una rettifica del certificato medico di malattia Inps in corso, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro. Poiché ciò non costituisce ad oggi una prassi seguita dalla generalità dei lavoratori, si forniscono, di seguito, alcune indicazioni sulla base della normativa vigente.
LA RETTIFICA DELLA DATA DI FINE PROGNOSI
A fronte dunque di una guarigione anticipata, la rettifica della data di fine prognosi rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro (ai fini della ripresa anticipata dell’attività lavorativa), sia nei confronti dell’Inps. Questo perché, mediante la presentazione del certificato medico di malattia Inps, viene avviata dall’ente l’istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale senza necessità di presentare alcuna specifica domanda (ad eccezione di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 12 gennaio 2001 per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995).
Il datore di lavoro è invece obbligato a non consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa (ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro, art. 2087 del codice civile e art. 20 del D.lgs. n. 81/2008) se questi decide arbitrariamente di rientrare sul posto di lavoro, in presenza di un certificato medico con prognosi ancora in corso.
COME RETTIFICARE LA DATA DEL CERTIFICATO
Informando il proprio medico il quale apporta la rettifica richiamando il numero di protocollo del certificato, comunicandolo così all’Inps. Nei casi di residuali certificati redatti per causa di forza maggiore in modalità cartacea, il lavoratore dovrà farsi rilasciare apposito certificato di fine prognosi che dovrà essere inviato immediatamente all’Inps e al datore di lavoro.
CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA INPS: IL MANCATO AGGIORNAMENTO DELLA PROGNOSI
Il mancato tempestivo aggiornamento della prognosi può tra l’altro indurre l’Istituto, in prima battuta, a ritenere che l’evento di malattia sia ancora in corso e, quindi, a effettuare conseguentemente valutazioni di competenza non appropriate (inviando, ad esempio, inopportuni controlli domiciliari con derivanti oneri a carico dell’Istituto stesso). Nei casi di lavoratori aventi diritto al pagamento diretto della prestazione, emerge anche il rischio di erogazione di prestazioni non dovute, con conseguente necessità, per l’Istituto, di attivarsi per il recupero della quota non dovuta di prestazione.
La sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione “di fatto” della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell’evento certificato. Il lavoratore, che si trovi nelle ipotesi descritte sotto e che, non trovato al domicilio di reperibilità, venga invitato a visita ambulatoriale, dovrà comunque produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell’attività lavorativa.
SANZIONI PREVISTE
In caso di mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie:
- 100% dell’indennità per massimo 10 giorni, in caso di 1° assenza;
- 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2° assenza;
- 100% dell’indennità dalla data della 3° assenza (Circolare n. 166 del 26 luglio 1988).
FASCE DI REPERIBILITÀ PER LE VISITE FISCALI
Le visite mediche di controllo possono essere disposte d’ufficio dall’Istituto o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti. Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e pubblico.
- lavoratori privati: sono tenuti a essere reperibili nelle fasce 10-12 e 17-19
- lavoratori pubblici: fasce 9-13 e 15-18.
Se il lavoratore risulta assente alla visita domiciliare viene invitato a recarsi, in una data specifica, presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS di competenza. È comunque tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza per non incorrere in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.
CHI EFFETTUA L’INVIO TELEMATICO
La trasmissione telematica dei certificati di malattia viene effettuata sia dai medici dipendenti del SSN (medici ospedalieri e medici di distretto), sia dai medici in regime di convenzione con il SSN (quali i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali).
Tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze oppure mediante i Sistemi di Accoglienza Regionali (SAR), ove disponibili, i medici del SSN effettuano le operazioni di:
- predisposizione e invio telematico dei certificati di malattia all’INPS;
- annullamento e rettifica dei certificati già inviati;
- la stampa della copia cartacea dei certificati e dei relativi attestati.
CERTIFICATO MEDICO: COME SI RICEVE
Attraverso il telematico certificato medico di malattia Inps, i lavoratori possono ricevere la copia cartacea ed elettronica dei propri certificati e degli attestati di malattia da parte del medico. I certificati si possono tra l’altro consultare (e scaricare) in qualsiasi momento sul sito dell’Inps inserendo le proprie credenziali (codice fiscale e PIN o SPID) per consultare il certificato (codice fiscale e numero di protocollo per consultarlo) o telefonando al contact center INPS al numero 803.164.
Il medico (o la struttura sanitaria che emette il certificato), qualora il lavoratore ne faccia espressa richiesta, deve inviare il certificato sulla casella di posta elettronica (certificata o meno) del lavoratore. In alternativa può inviarlo tramite un SMS contenente i dati essenziali dell’attestato di malattia:
- protocollo
- data di rilascio
- durata della prognosi
- nome e cognome del lavoratore
- nome e cognome del medico.
Questo in modo che il lavoratore possa anche comunicare al più presto al suo datore di lavoro, la sua assenza e (per comodità, non per obbligo) i dati del certificato medico (che l’azienda riceverà comunque in via telematica dall’Inps).
I DIPENDENTI PUBBLICI
Come stabilito dall’articolo 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001, nei casi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a 10 giorni, e, in ogni caso, dopo il 2° evento di malattia nell’anno solare, l’assenza deve essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN.
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ
L’articolo 34 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» ha apportato modificazioni all’articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Tali modificazioni sono finalizzate a prevedere l’invio, esclusivamente per via telematica:
- del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto. Tale tipologia di certificato viene inviata all’INPS direttamente dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato;
- del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza. Questa tipologia di certificato viene inviata all’INPS dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.
CHI NON È OBBLIGATO ALL’INVIO TELEMATICO
La trasmissione telematica delle certificazioni di malattia non si applica alle categorie di personale non soggette al regime del decreto legislativo n. 165 del 2001:
- Magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- avvocati e procuratori dello Stato;
- professori e ricercatori universitari;
- personale di:
- carriera diplomatica e prefettizia;
- Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR);
- Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
- Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- carriera dirigenziale e direttiva penitenziaria;
- di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario e il personale volontario di leva;
- militare.
- Forze di polizia di Stato.
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RIFERIMENTI TELEFONICI PER ASSISTENZA
Per i medici:
- 800 180 919: assistenza per l’invio dei certificati (lunedì-venerdì dalle ore 8 alle 20 e il sabato dalle ore 8 alle 14);
- Numero MEF – Sogei 800 013 577: risponditore automatico per l’invio dei certificati (attivo 24/24h);
- 800 030 070: helpdesk MEF-Sogei per problematiche tecniche (attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20).
Per i lavoratori e datori di lavoro:
Contact center INPS (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 20 e il sabato dalle ore 8 alle 14);
- 803 164: (gratuito da rete fissa)
- 06 164164: (con tariffe da mobile).
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