27 Luglio 2024
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Come richiedere ESENZIONE TICKET sanitario

Diverse categorie di pazienti sono esentate dal pagamento di questa tassa. Ecco come richiedere esenzione ticket sanitario e tutto quello che si deve sapere perché la salute è un diritto di tutti e, per quanto ci riguarda, dovrebbe essere un servizio gratuito (a prescindere) per tutti. Poiché, come ben sapete, non è così, allora cerchiamo di informarci per usufruire delle esenzioni disponibili cercando di essere d’aiuto per qualcuno.

NOTA BENE: questo articolo è periodicamente rivisto e aggiornato (nei link e nelle informazioni sanitarie). Segnalaci eventuali informazioni mancanti e chiedici dei chiarimenti in caso di bisogno.

INDICE ESENZIONI PER

Cosa è il ticket sanitario

Si tratta di una tassa che ciascuno di noi deve pagare a fronte di una prestazione sanitaria dello Stato di cui si usufruisce. Non tutti però sono obbligati a pagarla: il Ministero della Salute ha individuato diverse categorie di pazienti, affetti da particolari tipologie di malattie o in particolari condizioni sociali, che sono esentate dal pagamento del ticket. Vediamo nel dettaglio quali sono questi casi e come richiedere esenzione ticket sanitario.

REDDITO

Le particolari condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali.

In particolare, in base a quanto previsto dalla Legge 537/1993 e successive modificazioni (art. 8, comma 16) hanno diritto a tale tipo di esenzione i cittadini che appartengono alle categorie di seguito elencate. I CODICI:

  • E01 – Cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro;
  • E02 – Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
  • E03 – Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;
  • E04 – Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Per le esenzioni dal ticket sui medicinali (Codici esenzione: E94, E95, E96), occorre verificare le regole vigenti per la propria Regione di appartenenza.

Come richiedere esenzione ticket sanitario e nuove modalità di verifica

Nel corso del 2011 sono gradualmente entrate in vigore nelle Regioni le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito, stabilite dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009.

Nelle Regioni che hanno già recepito il Decreto il medico prescrittore (medico di famiglia e pediatra), che possiede la lista degli esenti fornita dal sistema Tessera Sanitaria, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale verifica, su richiesta dell’assistito, il diritto all’esenzione (per i codici E01, E03, E04), lo comunica all’interessato e riporta il relativo codice sulla ricetta. (Come richiedere esenzione ticket sanitario)

Se l’assistito non risulta nell’elenco degli esenti, il medico annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta. L’assistito, dunque, non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta (come accadeva in precedenza e come accade nelle Regioni in cui non sono state ancora recepite le nuove modalità).

Se l’esenzione non risulta nell’elenco del medico?

Come richiedere esenzione ticket sanitario se un assistito ritiene di possedere i requisiti per l’esenzione al ticket per reddito, ma non compare nella lista in possesso del medico? Deve rivolgersi alla propria ASL di appartenenza oppure utilizzare i servizi online eventualmente offerti sul sito sanitario della regione di appartenenza.

In ogni caso, l’esenzione relativa allo stato di disoccupazione (codice E02), deve essere prodotta annualmente tramite autocertificazione dall’assistito recandosi presso la ASL di appartenenza. Nella maggior parte dei casi l’ASL ha già predisposto un modulo per le autocertificazioni, bisogna quindi prima recarsi all’ASL per ritirare il modulo. Una volta compilato in ogni sua parte e dopo aver allegato la fotocopia di un documento valido d’identità e della tessera sanitaria, bisogna consegnare il tutto all’ASL che rilascerà un apposito attestato entro circa 25/30 giorni. Si tenga presente che, prima di presentare la domanda di esenzione E02, bisogna risultare già iscritti o si deve prima iscriversi al Centro per l’Impiego per dichiarare il proprio stato di disoccupazione.

Le regole da Regione a Regione

Per accertarsi su come richiedere esenzione ticket sanitario è bene anche informarsi leggendo le regole in vigore nella propria Regione, consultando i seguenti siti internet istituzionali:

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(Come richiedere esenzione ticket sanitario)

MALATTIE CRONICHE E INVALIDANTI

Le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) delle prestazioni sanitarie correlate sono individuate dal DM 28 maggio 1999, n. 329, successivamente modificato dal DM 21 maggio 2001, n. 296 e dal regolamento delle malattie rare (DM 18 maggio 2001, n. 279).

Si può consultare l’elenco aggiornato delle malattie esenti e delle relative prestazioni alle quali si ha diritto accedendo all’elenco online oppure scaricando gli elenchi in formato “xls”:

Come richiedere esenzione ticket sanitario in questo caso
  1. L’esenzione deve essere richiesta all’Azienda Sanitaria Locale di residenza, presentando un certificato medico che attesti la presenza di una o più malattie incluse nei suddetti elenchi. Il certificato deve essere rilasciato da un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico.Sono validi ai fini del riconoscimento dell’esenzione anche:
    • la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica
    • il verbale di invalidità (copia)
    • la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda Sanitaria Locale di residenza
    • i certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari
    • le certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all’Unione europea
  2. L’Azienda Sanitaria Locale rilascia, nel rispetto della tutela dei dati personali, un attestato che riporta la definizione della malattia con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione.
  3. Coloro che sono già esenti per le seguenti malattie: Angioedema ereditario, Dermatomiosite, Pemfigo e pemfigoidi, Anemie congenite, Fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo, Miopatie congenite, Malattia di Hansen, Sindrome di Turner, Spasticità da cerebropatia, Retinite pigmentosa hanno diritto all’esenzione ai sensi del regolamento sulle malattie rare (DM 18 maggio 2001, n. 279) che prevede per queste condizioni una più ampia tutela.
  4. Per ottenere informazioni utili sul nuovo sistema di esenzione e sulla documentazione clinica idonea da presentare alla propria Azienda Sanitaria Locale, è opportuno che l’assistito si rivolga al proprio medico di famiglia o al pediatra di libera scelta che saprà informarlo e indirizzarlo correttamente. Consulta anche l’elenco e i riferimenti delle Aziende Sanitarie Locali aggiornato al 2015.

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MALATTIE RARE

Come richiedere esenzione ticket sanitario anche per coloro che sono affetti da malattie rare, ovvero “patologie gravi, invalidanti e spesso prive di terapie specifiche, che presentano una bassa prevalenza, inferiore al limite stabilito a livello europeo di 5 casi su 10.000 abitanti”.

Il Ministero sottolinea che l’esenzione “è estesa anche ad indagini volte all’accertamento delle malattie rare ed alle indagini genetiche sui familiari dell’assistito eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica“. Ai fini dell’esenzione il Regolamento individua 284 malattie e 47 gruppi di malattie rare.

Per approfondire:

INVALIDITÀ

Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni specialistiche. Lo stato e il grado di invalidità devono essere verificati dalla competente Commissione medica della Asl di residenza dell’assistito che è necessaria per avere l’attestato di esenzione.

Ecco le categorie che sono esentati dal pagamento di tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche:

  • invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V
  • coloro che sono invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
  • invalidi civili con indennità di accompagnamento
  • ciechi e sordomuti
  • ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (categoria equiparata dalla legge agli invalidi e mutilati di guerra)
  • vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata

Sono invece esentati dal pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e di altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante le seguenti categorie:

  • invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII
  • invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3
  • coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale

Gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe “C” su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.

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DIAGNOSI PRECOCE TUMORI

Oltre alle prestazioni diagnostiche attivamente offerte dalle Aziende sanitarie locali nell’ambito delle campagne di screening, il Servizio sanitario nazionale garantisce l’esecuzione gratuita degli accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori. In particolare, possono essere eseguiti in esenzione dal ticket:

  • la mammografia, ogni 2 anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni; qualora l’esame mammografico lo richieda sono eseguite gratuitamente anche le prestazioni di secondo livello;
  • l’esame citologico cervico-vaginale (PAP Test), ogni 3 anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;
  • la colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni.

La prescrizione è effettuata sul ricettario del Ssn e deve riportare il relativo codice di esenzione. L’intervallo di tempo indicato per ciascuna prestazione deve essere rispettato anche se il primo accertamento è stato eseguito privatamente.

GRAVIDANZA

Le coppie che desiderano avere un bambino e le donne in stato di gravidanza hanno diritto ad eseguire gratuitamente, senza partecipazione alla spesa (ticket) alcune prestazioni specialistiche e diagnostiche, utili per tutelare la loro salute e quella del nascituro. L’elenco di tali prestazioni è contenuto nel Decreto ministeriale del 10 settembre 1998 (pdf, 100 Kb).

In particolare, il Decreto prevede che siano erogate gratuitamente:

  • le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche;
  • alcune analisi, elencate nell’allegato A (pdf, 80 Kb) al Decreto, da eseguire prima del concepimento, per escludere la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza. Se la storia clinica o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto, possono essere eseguite in esenzione tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dal medico specialista;
  • gli accertamenti diagnostici per il controllo della gravidanza fisiologica indicati, per ciascun periodo di gravidanza, dall’allegato B (pdf, 80 Kb) al Decreto. In caso di minaccia d’aborto, sono da includere tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dell’evoluzione della gravidanza;
  • tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale in gravidanza, nelle specifiche condizioni di rischio per il feto indicate nell’allegato C (pdf, 100 Kb) al Decreto, prescritte dallo specialista;
  • tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per il trattamento di malattie (preesistenti o insorte durante la gravidanza) che comportino un rischio per la donna o per il feto, prescritte di norma dallo specialista.

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TEST HIV

Nelle strutture pubbliche, il test anti-HIV, in grado di identificare la presenza di anticorpi specifici che l’organismo produce nel caso in cui entra in contatto con questo virus, è per legge anonimo e gratuito. Il test non è obbligatorio, ma se si sono avuti comportamenti a rischio sarebbe opportuno effettuarlo. Per eseguire il test, nella maggior parte dei Centri, non serve ricetta medica.

Le persone straniere, anche se prive del permesso di soggiorno, possono effettuare il test alle stesse condizioni del cittadino italiano.

Il Ministero della Salute ha attivato, in accordo con le Regioni e Province Autonome, il sistema nazionale di sorveglianza delle diagnosi delle nuove infezioni da HIV.

Per maggiori informazioni sul test, si può consultare l’area tematica HIV e AIDS del Ministero della Salute.

FONTE delle informazioni sanitarie: Ministero della Salute

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