Reperibilità per visite fiscali | Dal 13 gennaio 2018 entra in vigore il decreto Madia, ecco le fasce

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Articolo aggiornato martedì, 2 Gennaio 2018 18:34

Reperibilità per visite fiscali

L’articolo 3 del decreto 206 del 17 ottobre 2017, fissa le fasce di reperibilità per visite fiscali, in caso di assenza per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Richiesta della visita di controllo

L’art. 1 del decreto precisa che la visita fiscale può essere richiesta dal datore di lavoro pubblico fin dal 1° giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’INPS. L’ente previdenziale poi procede telematicamente all’assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.

La stessa Inps può disporre su propria iniziativa la visita nei confronti dei dipendenti pubblici nei casi e secondo le modalità preventivamente definite dallo stesso Istituto nel rispetto
di quanto previsto all’articolo 2.

Svolgimento delle visite fiscali

Nell’art. 2 del decreto viene spiegato lo svolgimento delle visite fiscali che possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive
e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall’articolo.

Le fasce

L’obbligo di reperibilità per le visite e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi sempre secondo i seguenti orari:

  • 9-13;
  • 15-18.
Chi è escluso dall’obbligo

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile a una delle seguenti circostanze:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime 3 categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita’ riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Mancata visita fiscale, cosa accade?

In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato (art. 7 del decreto), è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l’ha richiesta. Qualora il dipendente sia assente al controllo all’indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il 1° giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio.

Reperibilità per visite fiscali: le differenze con i dipendenti privati

I lavoratori del settore privato restano obbligati alla reperibilità per visite fiscali nelle seguenti fasce orarie, diverse da quelle del settore pubblico:

  • 10-12;
  • 17-19.

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