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10 Ottobre 2024
Home » Economia » Fisco » Split Payment | I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 9/E
split payment agenzia delle entrate

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Split Payment Agenzia delle Entrate

La circolare numero 9/E illustra l’impatto delle norme introdotte dalla legge numero 172/2017 per le fatture emesse dal 1° gennaio 2018. Il chiarimento riguarda l’estensione a nuovi soggetti (enti pubblici economici e società partecipate pubbliche) del meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment Agenzia delle Entrate). Chi ha commesso degli errori prima dei chiarimenti odierni non sarà sanzionato, purché non abbia arrecato danno all’Erario con il mancato versamento dell’imposta dovuta.

I nuovi destinatari delle fatture con split payment

La platea di nuovi soggetti verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione dei pagamenti a partire dal 1° gennaio 2018 (legge n. 172/2017):

  • enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento o che comunque siano controllate da soggetti pubblici (è il caso, ad esempio, delle fondazioni attraverso cui gli Ordini professionali realizzano interessi collegati alle professioni che rappresentano);
  • società controllate direttamente o indirettamente dagli enti sopra elencati e dalle società soggette allo split payment;
  • società partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo split payment Questi enti, fondazioni e società si aggiungono ai soggetti precedentemente coinvolti dalla disciplina della scissione dei pagamenti, come le Pubbliche amministrazioni e le società quotate e inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

2 casi: società fiduciarie e consulenti tecnici di ufficio

L’Agenzia delle Entrate delimita l’ambito soggettivo di applicazione dello split payment in riferimento ai seguenti 2 casi:

  • quote societarie intestate a una fiduciaria: bisogna prima valutare se il cliente fiduciante (effettivo titolare delle quote della società) rientri nell’ambito dello split payment, per stabilire se vi rientri anche la società formalmente di proprietà della fiduciaria;
  • compensi dovuti ai consulenti tecnici di ufficio (Ctu) che operano su incarico dell’Autorità giudiziaria: in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la scissione dei pagamenti ai compensi e onorari liquidati dal giudice a favore del consulente tecnico di ufficio non è applicabile. Questo per ragioni di semplificazione e perché il pagamento del corrispettivo del consulente, seppure effettuato dall’Amministrazione della Giustizia, avviene con denaro fornito dalle parti individuate dal provvedimento del Giudice nell’interesse superiore della giustizia.
Split payment Agenzia delle Entrate: COSA E’

Il meccanismo della scissione dei pagamenti (Split payment) per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti affidabili (Pa e Società) è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2015. Lo split payment prevede che l’Iva addebitata in fattura non debba più essere versata dal fornitore ma dagli acquirenti all’Erario.

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