6 Dicembre 2024
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voucher asilo nido baby sitter 2017

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Voucher asilo nido baby sitter 2017-2018

L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, per il triennio 2013 – 2015 (poi esteso), ha introdotto in via sperimentale la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting. La richiesta del voucher asilo nido baby sitter 2017-2018, da presentare al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, è alternativa al congedo parentale. Si tratta di un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di 6 mesi.

La proroga

Il beneficio voucher asilo nido baby sitter 2017-2018:

A chi spetta

Possono accedere al beneficio voucher asilo nido baby sitter 2017-2018 le lavoratrici che si trovino al momento di presentazione della domanda ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale. Sono incluse in queste categorie le lavoratrici:

  • dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
  • iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena).

Spetta inoltre..

Possono anche accedere al voucher asilo nido baby sitter 2017-2018 le lavoratrici autonome o imprenditrici ossia:

  • coltivatrici dirette, mezzadre e colone;
  • artigiane ed esercenti attività commerciali;
  • imprenditrici agricole a titolo principale;
  • pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all’art. 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

A patto che dall’entrata in vigore del DM 1 settembre 2016 (ossia dall’11 novembre 2016) ed entro il 31 dicembre 2016 (salvo esaurimento anticipato dello stanziamento previsto dall’art.1, comma 283, della citata  legge di stabilità), abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità ed abbiano ancora almeno un mese di congedo parentale (in relazione al minore per cui si chiede il voucher asilo nido baby sitter 2017-2018) a cui poter rinunciare.

Per ogni ulteriore approfondimento:

Chi ha più di un figlio?

Le lavoratrici madri possono accedere al voucher asilo nido baby sitter 2017-2018 anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio.

Non sono ammesse
  • le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
  • le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.
In cosa consiste

Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:

  1. contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
    Sarà erogato esclusivamente se il servizio per l’infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla lavoratrice tra quelle che l’INPS pubblica in questo elenco (al quale gli Istituti stessi si iscrivono): elenco pubblico strutture. E’ bene fare questa verifica ancor prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio.
  2. voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

L’importo del contributo è di 600 euro al mese erogato per un periodo massimo di:

  • 6 mesi per tutte le lavoratrici che non sono autonome o imprenditrici;
  • 3 mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata e per le lavoratrici autonome.

L’importo è divisibile solo per frazioni mensili intere e il beneficio è alternativo alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.

Chi lavora part-time?

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, come da tabella allegate di seguito:

Modalità di erogazione
Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati

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viene erogato attraverso il pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, e fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.

Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting

viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro ex art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. L’Istituto pertanto erogherà 600 euro in voucher, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.
I voucher sono corrisposti esclusivamente in modalità telematica e dovranno essere presi in carico entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici (indirizzo PEC indicato in domanda oppure pubblicazione del provvedimento nella stessa procedura telematica alla quale si è acceduto per la presentazione della domanda) secondo le modalità di cui alla circolare n. 75 del 6 maggio 2016.

Casi di parziale o totale inutilizzo del voucher

La mancata o parziale appropriazione telematica dei voucher comporterà comporteranno l’automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non presa in carico nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale a cui si era rinunciato.
La madre lavoratrice potrà spendere questi voucher entro la scadenza degli stessi purché, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting, effettui (attraverso i canali INPS/INAIL) la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa.

Come presentare la domanda

La domanda si può inoltrare attraverso uno dei seguenti canali (a tal proposito leggi anche la circolare n. 50 del 5/03/2011):

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

RICHIEDI il voucher:

In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:

  1. indicare a quale dei due benefici intende accedere, ed in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore;
  2. indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
  3. dichiarare la rinuncia alla fruizione del corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
    (la rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all’accoglimento della domanda esclusivamente in via telematica sul sito INPS. In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo all’appropriazione telematica dei voucher, quelli non ancora fruiti dovranno essere restituiti.
  4. Dichiarare di aver presentato dichiarazione ISEE valida.

L’Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.

Adempimenti a carico degli “asili nido” per il pagamento

Per il pagamento del contributo gli “asili nido” devono necessariamente inviare alla struttura provinciale Inps territorialmente competente richiesta di pagamento e allegare i seguenti documenti debitamente compilati e sottoscritti:

Tale documentazione è indispensabile per procedere al pagamento delle fatture relative all’erogazione dei servizi all’infanzia.

Per ogni ulteriore approfondimento leggere:

Il Voucher baby sitter e asilo nido è dunque uguale al Bonus Nido ? NO

Sono differenti per importo e durata ma NON possono essere cumulativi. In altre parole, chi usufruisce del bonus Nido non può usufruire del voucher baby sitter. Detto questo, le caratteristiche che li differenziano sono le seguenti:

  • il voucher baby sitter è un assegno di 600 euro al mese (fino a un massimo di 6 mesi) per pagare le spese di una baby sitter o la retta dell’asilo nido. E’ riservato, tra l’altro, a chi non abbia usufruito del congedo parentale (alla mamma è richiesto di dichiararlo esplicitamente in fase di presentazione della domanda)
  • Il Bonus Nido 2017 è spalmato in 3 anni e, nel totale, ha un importo inferiore (3000 euro contro i 3600 euro del voucher).
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