27 Luglio 2024
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Assegno al nucleo familiare dei Comuni

Diciamo subito che non si tratta né dell’assegno familiare né dell’assegno al nucleo familiare perché hanno caratteristiche e destinatari diversi. L’assegno al nucleo familiare dei Comuni è concesso appunto dal Comune alle famiglie con almeno tre figli minori. E’ bene dunque non fare confusione tra le diverse tipologie di sostegno.


INDICE

DI COSA SI TRATTA

L’assegno al nucleo familiare dei Comuni è concesso in via esclusiva dai Comuni e pagato dall’Inps, per le famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

A CHI SPETTA

Hanno diritto all’assegno al nucleo familiare dei Comuni :

  • i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • i nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. Il requisito della composizione del nucleo non si considera soddisfatto se uno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi;
  • nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) valido per l’assegno.

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COSA SPETTA

Un assegno mensile al nucleo familiare per tredici mensilità il cui importo può variare di anno in anno in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che:

“Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero“.

Pertanto, in applicazione del predetto articolo, l’Inps ha precisato che, così come accaduto nell’anno passato, restano fermi anche per l’anno seguente la misura e i requisiti economici dell’assegno al nucleo familiare numeroso.

QUANTO SPETTA

L’importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2024 è pari, nella misura intera, a 404,17 euro.

ASSEGNO DI MATERNITÀ

L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 404,17 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 20.221,13 euro.

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COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda va presentata al Comune di residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al nucleo familiare (ANF). Alla domanda bisogna allegare una dichiarazione sulla composizione del nucleo familiare e il documento che attesti la situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.E.) in corso di validità.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda. I soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

COSA ACCADE DOPO AVERLA PRESENTATA

Il Comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, con proprio provvedimento dispone il mandato di pagamento all’Inps dandone contestuale comunicazione al cittadino richiedente. L’Inps provvede poi al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio). I dati riguardanti il mandato di pagamento devono essere ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. Il Comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca.

DECORRENZA E TERMINE DEL DIRITTO

Il diritto decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dalla legge, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest’ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.

QUANDO CESSA IL DIRITTO ALL’ASSEGNO

Il diritto cessa in una delle seguenti due condizioni:

  • dal 1° gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito del valore dell’indicatore ISEE;
  • dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo.

Fonte delle informazioni: INPS

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