27 Luglio 2024
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Corte costituzionale esamina Jobs Act

Nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2017 in esame alcune norme dell’articolo 18 (voucher). La Corte costituzionale esamina Jobs Act.

I tanto odiati VOUCHER (ma osannati da Renzi)

E’ stata la Cgil a raccogliere più di 3 milioni di firme e a proporre i 3 referendum abrogativi riguardanti il jobs act. Sono stati dichiarati ammissibili e conformi a legge dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione, con ordinanza depositata il 9 dicembre 2016. (Corte costituzionale esamina Jobs Act)

Il chiaro scopo è quello di eliminare i voucher oltre a quelle norme che di fatto hanno destabilizzato ulteriormente il mondo del lavoro. Norme presenti nel Jobs Act che hanno modificato l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e che hanno concesso quasi carta bianca ai datori di lavoro dando a loro la possibilità di licenziare anche nei casi in cui prima non era possibile.

La Corte costituzionale esamina Jobs Act in Camera di Consiglio l’11 gennaio 2017 e gli italiani potrebbero ritrovarsi ad aprile 2017 a doversi esprimere (in un altro referendum) sull’abolizione di alcune delle norme del jobs act.

Prima richiesta

Volete voi l’abrogazione del d. lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza e dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

  • comma 1, limitatamente alle parole “previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 1345 del codice civile“;
  • comma 4, limitatamente alle parole: “per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,” e alle parole “, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto“;
  • comma 5 nella sua interezza;
  • comma 6, limitatamente alla parola ” quinto” e alle parole “, ma con attribuzione al lavoratore di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica 2 motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi” e alle parole “, quinto o settimo“;
comma 7, limitatamente alle parole:
  • che il licenziamento è stato intimato in violazione dell’articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell’ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento
  • ; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell’indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo”;
comma 8, limitatamente alle parole:
  • “in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento“;
  • quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell’ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all’impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di “;
  • , anche se ciascuna unità produttiva singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti“?

Corte costituzionale esamina Jobs Act

Seconda richiesta

Volete voi l’abrogazione dell’art. 29 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” comma 2, limitatamente alle parole:

  • “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,”;
  • “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio 3 dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.”?
Terza richiesta

Volete voi l’abrogazione degli artt. 48, 49 (come modificato al suo terzo comma dal d. lgs. n. 185/2016) e 50 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante ” Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1 comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (voucher)”?

Scarica il documento completo Camera di Consiglio Corte Costituzionale 11 gennaio 2017

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