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Sentenza cassazione per evasore canone Sky
Tempi durissimi per chi cerca di buggerare le tv a pagamento acquistano online i codici per guardare “gratis” i programmi preferiti criptati. Lo dimostra la sentenza cassazione per evasore canone Sky che è stato condannato a 4 mesi di carcere più una multa di 2 mila euro.
Il sistema del “card sharing”
Uno stratagemma molto noto su internet e non solo, grazie al quale chiunque può acquistare da un “rivenditore” i codici per decriptare il segnale Sky. Le tv diventano “magicamente” visibili in chiaro, permettendo alla persona che ha acquistato i codici di guardare “gratis” tutti i programmi che vuole. Peraltro il “giochetto” non è gratuito perché il “fruitore” non paga Sky ma paga (a prezzi ovviamente inferiori) il tizio che vende abusivamente i codici.
Linea dura della Cassazione
Filippo I., un palermitano di 52 anni, aveva fatto ricorso contro la condanna inflitta dalla Corte di Appello di Palermo il 12 aprile 2016. La Cassazione però ha confermato la sentenza condannandolo a 4 mesi di carcere e al versamento di 2 mila euro alla Cassa delle ammende. L’uomo è stato condannato «per aver installato un apparecchio con decoder regolarmente alimentato alla rete Lan domestica ed internet collegato con apparato Tv e connessione all’impianto satellitare così rendendo visibili i canali televisivi del gruppo Sky Italia in assenza della relativa smart card».
Sentenza cassazione per evasore canone Sky: la difesa dell’imputato
Non essendo mai stata rinvenuta in casa dell’uomo la smart card taroccata, l’uomo ha tentato invano di difendersi sostenendo di aver acquistato i codici su internet. Questo non gli ha permesso di evitare la condanna perché il reato commesso consiste nella violazione della legge sul diritto d’autore del 1941 – art. 171 octies l.633/1941.
Tale violazione è «pacificamente consistita nella decodificazione ad uso privato di programmi televisivi ad accesso condizionato e, dunque, protetto, eludendo le misure tecnologiche destinate ad impedire l’accesso poste in essere da parte dell’emittente, senza che assumano rilievo le concrete modalità con cui l’elusione venga attuata, evidenziandone la finalità fraudolenta nel mancato pagamento del canone applicato agli utenti per l’accesso ai suddetti programmi».
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