Segnala a Zazoom - Blog Directory
22 Ottobre 2024
Home » Utilità » Come richiedere il gratuito patrocinio | Tutto free, paga lo Stato
come richiedere il gratuito patrocinio

Gratuito patrocinio

Tempo di lettura stimato: 5 minuto/i

Come richiedere il gratuito patrocinio

In questo articolo vedremo come richiedere il gratuito patrocinio per usufruire dell’assistenza legale a spese dello Stato quando un cittadino ha un reddito basso. Tratteremo in particolar modo la questione in ambito civile con tutti i dettagli e le informazioni utili.

In quali ambiti si può richiedere

Ci si può avvalere dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato in un processo (civile, penale, amministrativo, contabile e tributario) e nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.

Chi può richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

  • Cittadini italiani;
  • stranieri (regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale);
  • apolidi;
  • enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
In quali fasi si può richiedere

L’ammissione si può richiedere in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

Come richiedere il gratuito patrocinio: REQUISITI

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato il richiedente deve dimostrare (tramite dichiarazione reddito o ISEE) di percepire un reddito annuo imponibile non superiore a 11.528,41 euro. Tale soglia reddituale viene periodicamente aggiornata con decreto ministeriale al fine di essere adeguata al costo della vita. Nel giudizio penale il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.

Se l’interessato:

  • convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso chi presenta la domanda;
  • richiede l’istanza per cause per diritti della personalità oppure se gli interessi sono in conflitto con quelli degli altri familiari conviventi, si considera solo il reddito dell’interessato.
Dove presentare la domanda in ambito CIVILE

La domanda si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al luogo dove ha sede il:

  • magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
Dove si presenta la domanda in ambito PENALE

La domanda si presenta presso la cancelleria del magistrato davanti al quale pende il processo:

  • GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
  • giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;
  • giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.
Come richiedere il gratuito patrocinio: MODALITA’ di PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL CIVILE

La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo (disponibile presso le Segreterie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) da uno dei seguenti soggetti:

  • l’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido;
  • difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.

Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

Cosa indicare nella domanda di ammissione

La domanda, sottoscritta dall’interessato, va presentata in carta semplice indicando i seguenti documenti e dati:

  • richiesta di ammissione al patrocinio;
  • dati anagrafici e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • attestazione dei redditi percepiti nell’anno precedente alla domanda (autocertificazione);
  • l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio;
  • indicazione se trattasi di causa pendente;
  • data della prossima udienza;
  • generalità e residenza della controparte;
  • ragioni utili a consentire la valutazione della richiesta;
  • prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).
Accoglimento, non ammissibilità, rigetto

Ricevuta la domanda, dopo aver fatto le opportune valutazioni, il Consiglio dell’Ordine emette entro 10 giorni il provvedimento di:

  • accoglimento;
  • non ammissibilità;
  • rigetto della domanda.

La copia dello stesso provvedimento viene trasmessa al richiedente, al giudice competente e all’Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

La mia richiesta è stata accettata, cosa devo fare?

Il richiedente può nominare un difensore scegliendolo dall’apposito Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato del distretto della competente Corte di Appello.

La domanda non è stata accolta, posso fare qualcosa?

Sì, l’interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. In caso la decisione da parte del Consiglio dell’Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l’interessato può inviare una nota al Consiglio dell’Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.

Documenti utili (dal sito dell’Ordine degli Avvocati di Bari)

Per scaricare i moduli per le altre città, basta consultare il sito dell’Ordine degli Avvocati della città interessata e cercare il modulo (Es: cerca su google “Ordine degli Avvocati Milano“).

TI POTREBBERO INTERESSARE

OFFERTE LAMPO AMAZON


@ Riproduzione riservata


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spiacenti, non è possibile copiare il testo