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VIOLAZIONE SILENZIO ELETTORALE SANZIONI
Chiusa la campagna elettorale, scatta la giornata del silenzio, attenzione alla violazione silenzio elettorale sanzioni. Le urne sono aperte dalle ore 7 alle 23 per permettere ai 46 604 925 italiani aventi diritto al voto di esprimere le proprie preferenze.
UN MOMENTO DI “RIFLESSIONE”
Il silenzio elettorale è un momento di “riflessione forzata” in cui è vietato continuare a fare propaganda elettorale nel giorno precedente e in quello delle elezioni. In Italia la Legge 212 del 4 aprile 1956 (“rivisitata” negli anni) parla chiaro regolamentando la propaganda (e il silenzio) elettorale, vediamola nel dettaglio (riguardo al silenzio elettorale).
L’Art. 9 DELLA LEGGE 212 DEL 4 APRILE 1956
“Dal giorno antecedente quello della votazione a quello della chiusura delle operazioni di voto, sono vietati:
- comizi;
- riunioni di propaganda elettorale (diretta o indiretta) nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti“.
“Nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali. E’ consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi“.
VIOLAZIONE SILENZIO ELETTORALE SANZIONI
“Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo (Art. 9 citato sopra, n.d.r.), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1032“.
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