2 Maggio 2026
Home » Politica » Ordinanza ministeriale Covid19 28 marzo Pdf | Ecco le ulteriori misure previste
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Ordinanza ministeriale Covid19 28 marzo

Nuova stretta su tutti gli ingressi in Italia con le misure previste dall’ordinanza ministeriale Covid19 28 marzo firmata dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

MISURE STRINGENTI PER CHI ENTRA IN ITALIA

Con l’ordinanza entrano in vigore disposizioni stringenti per chi fa ingresso in Italia e scrupolose misure organizzative che devono adottare i vettori e gli armatori, al fine di contrastare il diffondersi  dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

COSA DEVE FARE CHIUNQUE ENTRA IN ITALIA

Chiunque arriva nel  territorio nazionale tramite  trasporto di  linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione che, in  modo chiaro e dettagliato, specifichi:

  1. motivi del viaggio;
  2. indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario;
  3. mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
GLI ULTERIORI OBBLIGHI

Le persone che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco.

INSORGENZA DI SINTOMI

In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, sono obbligate a segnalarlo con tempestività all’Autorità sanitaria. Se dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato non sia  possibile raggiungere l’abitazione o la  dimora indicata, l’Autorità  sanitaria competente per territorio informa  immediatamente la Protezione Civile Regionale.

Quest’ultima, in coordinamento con la Protezione civile nazionale, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte a tale misura. Le stesse prescrizioni devono essere seguite anche da coloro che entrano in Italia tramite mezzo proprio o privato.

PERMESSI

Ad eccezione delle ipotesi in cui vi sia l’insorgenza di sintomi Covid-19, durante il periodo di  sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario è sempre consentito alle persone di procedere ad un nuovo periodo di  sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso un’altra abitazione o dimora diversa da quella segnalata all’Autorità sanitaria. Ciò è possibile trasmettendo alla stessa Autorità sanitaria la dichiarazione prevista con l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare e il mezzo che verrà utilizzato. L’Autorità sanitaria la inoltra immediatamente al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente per i controlli e le verifiche di competenza.

OBBLIGHI PER VETTORI E ARMATORI

I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri. Devono vietare l’imbarco in questi casi:

  • se la temperatura risulta uguale o maggiore di 37,5 gradi;
  • nel caso in cui la documentazione non sia completa.
ULTERIORI OBBLIGHI PER VETTORI E ARMATORI

Adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri  trasportati;

in caso di trasporto aereo, mettere in condizione l’equipaggio e i passeggeri di indossare i mezzi di protezione individuali (Dpi). Il vettore aereo deve provvedere, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.

SOGGETTI ESCLUSI DALLE DISPOSIZIONI
  • Equipaggio dei mezzi di trasporto;
  • personale addetto al trasporto merci;
  • personale viaggiante appartenente a imprese con sede legale in Italia.
A CHI E’ VIETATO INOLTRE ENTRARE NEI PORTI ITALIANI

L’ordinanza dispone che il divieto di ingresso nei porti italiani alle società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera si applica, oltre che alle navi in servizio di crociera, anche per la sosta delle stesse navi con l’equipaggio senza passeggeri.

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

Le disposizioni sono efficaci dal 28 marzo fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio.

Fonte: Ministero della Salute

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