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ASSEGNO al nucleo familiare numeroso
Un sostegno economico che viene pagato dall’Inps a favore delle famiglie numerose con basso reddito. Vediamo come richiedere l’assegno al nucleo familiare numeroso. Attenzione a non fare confusione con gli altri tipi di assegni familiari che fanno parte della “giungla” dei contributi per le famiglie. (Qui un elenco dettagliato: “Bonus Famiglia 2017“)
Di cosa si tratta
A chi spetta
assegno al nucleo familiare numeroso:
- cittadini italiani o comunitari residenti in Italia;
- nucleo familiare in cui ci sia almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo). Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. I minori non devono essere in affidamento presso terzi;
- valore dell’Indicatore Situazione Economica ISE (attenzione, non il valore ISEE) non superiore al limite rivalutato annualmente dalla legge sulla base degli indici Istat.
Quindi la concessione dell’assegno avviene sulla base dell’ISE o dell’ISEE?
Il calcolo del beneficio avviene confrontando l’indicatore della situazione economica ISE (e non ISEE) con la soglia fissata, come detto, annualmente su base Istat. Per l’anno 2017, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari a Euro 8.555,99.
Come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno (per esempio l’assegno per il 2016 va richiesto entro il 31 gennaio 2017). La domanda deve essere accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contenente la situazione reddituale e situazione patrimoniale del nucleo familiare per il calcolo dell’ISE.
Da quando spetta
L’assegno spetta dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano i requisiti richiesti oppure dal 1° giorno del mese in cui si verifica il requisito della presenza dei tre figli minori.
Durata e/o interruzione
Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’ISE o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza dei tre figli minori.
Quanto spetta
L’importo dell’assegno da corrispondere agli aventi diritto, così come per il 2015 e il 2016, è pari (nella misura intera), per l’anno 2017 a Euro 141,30 al mese. All’anno l’importo ammonta dunque a 1836,90 euro (141,30 X 13 mensilità). Ricordiamo nuovamente che per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari a Euro 8.555,99.
(Leggi la Circolare Inps num. 55 dell’8 marzo 2017).
A chi spetta pagare l’assegno
L’assegno è concesso dal Comune ed è pagato dall’INPS con due rate semestrali posticipate ciascuna con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune.
L’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe prestazioni erogate dagli Enti locali e dall’Inps.
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