27 Luglio 2024
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obbligo indicazione origine prodotti lattiero-caseari

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OBBLIGO indicazione origine prodotti lattiero-caseari

“Basta all’inganno del falso Made in Italy con l’etichettatura di origine”. Lo afferma Moncalvo, presidente di Coldiretti, appresa la notizia dell’OBBLIGO indicazione origine prodotti lattiero-caseari.

Vita più dura per i “falsari”

Maurizio Martina, ministro delle Politiche agricole e Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo Economico, hanno firmato ieri il decreto tramite il quale si obbliga l’inserimento in etichetta dell’origine dei prodotti lattiero-caseari. L’obbligo scatta su: latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.

Sono esclusi dall’obbligo di origine in etichetta il latte fresco già tracciato e i prodotti Dop e Igp la cui disciplina di tracciatura è già stata regolamentata.

I consumatori finalmente potranno conoscere già da gennaio 2017 (prima di acquistarli) la provenienza delle materie prime di molti prodotti: mozzarelle, formaggi, latte, burro, yogurt e latticini.

Cosa prevede il nuovo decreto

I produttori di latte o i suoi derivati avranno l’obbligo di indicare in etichetta l’origine della materia prima. Niente furbate perché l’indicazione dovrà essere chiara, visibile e facilmente leggibile. Sull’etichetta dovranno essere utilizzate le seguenti diciture:

  • “Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte”;
  • “Paese di condizionamento o trasformazione: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte”.
I vari casi

Nei casi in cui il latte o quello usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato nello stesso Paese, lo si potrà indicare con una altrettanto semplice e chiara indicazione di origine del tipo “ORIGINE DEL LATTE: ITALIA”.

Nei casi invece in cui confezionamento e trasformazione siano avvenute in Paesi fuori dall’Italia, si potranno utilizzare (in base alla provenienza), le diciture:

  • latte di Paesi UE, se la fase di mungitura è avvenuta in uno o più Paesi europei;
  • latte condizionato o trasformato in Paesi UE, se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.

Qualora le operazioni siano avvenute al di fuori dell’Unione europea, si dovrà indicare sull’etichetta: “Paesi non UE”.

La provenienza di 1/3 della spesa degli italiani è ancora anonima

Anche sui seguenti alimenti vige l’obbligo dell’indicazione di origine in etichetta:

  • frutta e verdura fresche
  • carne di pollo e derivati;
  • carne bovina;
  • uova;
  • miele;
  • passata di pomodoro;
  • pesce;
  • olio extravergine di oliva.
L’obbligo non c’è ancora su:

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  • salumi;
  • carne di coniglio;
  • carne trasformata;
  • frutta e verdura trasformata;
  • derivati del pomodoro diversi da passata;
  • concentrato di pomodoro e sughi pronti;
  • riso;
  • derivati dei cereali (pane, pasta).

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