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Bonus bebè 2017
Per i nati (e non solo) fino al 31 dicembre 2017 è possibile richiedere il Bonus bebè 2017. La nuova manovra ha prolungato la disponibilità dell’assegno anche per i prossimi anni.
- Cosa è il bonus bebè
- A chi spetta
- Requisiti
- Come presentare domanda
- Termini di presentazione
- Importo dell’assegno
- Modalità di erogazione
- Durata
- Leggi l’approfondimento di ogni punto
Cosa è il bonus bebè o assegno di natalità
Il bonus bebè 2017 (assegno di natalità) è un assegno annuo che viene corrisposto ai genitori (naturali o adottivi) per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. E’ stato istituito dall’art.1 (commi da 125 a 129) della legge di stabilità per l’anno 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190). Il bonus bebè 2017 viene corrisposto mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato, a favore dei nuclei familiari il cui genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 25 mila euro annui.
Il bonus bebè 2017 spetta dal mese di ingresso in famiglia, anche in caso di affidamento preadottivo del minore disposto dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 2 co. 6 della legge 184/1983 non superiore ai 25 mila euro annui.
A chi spetta
Il bonus bebè 2017 spetta ai nuclei familiari in cui sia presente un figlio nato o adottato o in affido temporaneo (disposto ai sensi della legge 184 del 1983), tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, che siano in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25 mila euro.
Requisiti
Può presentare la domanda per Il bonus bebè 2017 il genitore deve verificare e dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui al riformato articolo 9 del Decreto Legislativo n.286/1998 e successive modificazioni. Ai fini dell’assegno, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio (il figlio e il genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune);
- ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, o del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, non superiore a 25 mila euro annui. L’ISEE di riferimento è l’ISEE minorenni del bambino per il quale si richiede l’assegno.
Attenzione all’ISEE
Come presentare la domanda
Si tenga presente che, mentre il richiedente è tenuto a presentare ogni anno la DSU per l’ISEE aggiornato, per le domande di richiesta del bonus bebè 2017 in essere non è necessario presentare una nuova domanda.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica. Può essere fatto nei seguenti modi:
- sul sito internet di Inps accedendo ai Servizi per il cittadino e cliccando sulla voce relativa al bonus di natalità. Il cittadino verrà reindirizzato sulla pagina di accesso al sito Inps (vedi FOTO in alto) al quale si potrà accedere se in possesso di un codice PIN (rilasciato dall’INPS) oppure di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- chiamando il numero 803164 (gratuito da rete fissa) oppure il numero 06164164 da rete mobile (a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico);
- rivolgendosi a un CAF/patronato che presenterà la domanda online per conto del cittadino.
Termini di presentazione e decorrenza
La domanda di assegno va presentata, di regola, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017. In caso di parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare un’apposita domanda per ciascun minore.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo, disposto ai sensi della legge n. 184 del 1983. In tale caso, l’assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
A quanto ammonta l’assegno
L’INPS paga l’assegno per singole rate mensili, pari a 80 euro o 160 euro a seconda della misura annua dell’assegno (960 euro o 1.920 euro, secondo il valore dell’ISEE).
Modalità di erogazione del bonus
L’INPS è l’ente erogatore del pagamento mensile dell’assegno che viene eseguito secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda. Il mezzo di pagamento indicato (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN) deve essere intestato al richiedente.
Durata dell’assegno
L’assegno è corrisposto mensilmente per un numero massimo di 36 mensilità, che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.
Cause di decadenza del beneficio
Il beneficiario, oltre che nel caso di perdita di uno dei requisiti di legge, decade dalla prestazione nei seguenti casi:
- decesso del figlio;
- revoca dell’adozione;
- decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
- affidamento del minore a terzi.
E se si percepisce il bonus anche dopo la decadenza?
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