14 Febbraio 2025
Home » Lifestyle » Ordinanza balneare Puglia 21 maggio 2020 | Da lunedì 25 si può tornare in spiaggia, ecco le regole da rispettare
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Ordinanza balneare Puglia 21 maggio

Con determinazione n. 249 del 21 maggio 2020 della sezione Demanio e Patrimonio è stata approvata la nuova ordinanza balneare Puglia 21 maggio. Tra i divieti per i bagnanti: quello di stazionare sulla battigia e quello di occupare una superficie inferiore ai 10 mq tra gli ombrelloni e di mantenere una distanza inferiore a 1,5 metri tra le attrezzature da spiaggia (lettini, sede e sdraio) se non posizionate nel posto ombrellone.

DISCIPLINA E PREVENZIONE

L’ordinanza disciplina l’esercizio delle attività delle strutture turistico-ricreative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale della Regione Puglia, nonché l’uso del bene demaniale connesso alla stagione balneare. Le prescrizioni valgono inoltre per le attività balneari connesse al demanio marittimo, comprese quelle di noleggio ombrelloni e lettini.

Fra le prescrizioni previste per la stagione balneare 2020 rientrano le misure di prevenzione dal contagio da COVID-19, la necessità di esporre su cartellonistica informativa le regole di comportamento da seguire e la possibilità, per i Comuni, di svolgere attività di sorveglianza su siti specifici.

I 7 ARTICOLI DELL’ORDINANZA

  1. DISPOSIZIONI GENERALI
  2. NORME DI SICUREZZA SULL’USO DELLE ZONE DEL MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
  3. ZONE IN CUI È VIETATA LA BALNEAZIONE
  4. PRESCRIZIONI SULL’USO DEL DEMANIO MARITTIMO
  5. DISPOSIZIONI SULLA FRUIBILITÀ E IL DECORO DELLE SPIAGGE LIBERE
  6. DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI
  7. DISPOSIZIONI FINALI.
DISPOSIZIONI GENERALI – ARTICOLO 1
  1. La presente Ordinanza disciplina l’esercizio delle attività delle strutture turistico-ricreative sul demanio marittimo e sulle zone del
    mare territoriale della Regione Puglia, nonché l’uso del bene demaniale connesso specificatamente alla stagione balneare.
  2. Le prescrizioni della presente Ordinanza valgono, altresì, per le attività balneari svolte dalle strutture turistico-ricreative su aree
    private, comunque connesse al demanio marittimo, comprese quelle di noleggio ombrelloni e lettini.
  3. La stagione balneare dura l’intero anno solare.
  4. Il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione, come stabilito dal Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, è assicurato
    dal 1° maggio al 30 settembre.
  5. Pertanto, dal 25 maggio al 30 settembre, per 24 ore al giorno, è riservata ordinariamente alla balneazione la zona di mare fino alla
    distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco, salvo diversi limiti fissati dall’Autorità
    Marittima.
ARTICOLO 2 – NORME DI SICUREZZA SULL’USO DELLE ZONE DEL MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
  1. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell’utilizzo delle spiagge e del mare, ivi incluse l’individuazione degli
    ambiti riservati alla balneazione e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono regolamentate con provvedimenti delle Autorità
    Marittime competenti.
  2. Le postazioni di salvamento, in quanto presidi di sicurezza, non sono oggetto di concessione demaniale marittima.
  3. L’obbligo di allestire i corridoi di lancio – secondo le modalità e caratteristiche disciplinate con Ordinanze delle Capitanerie di Porto
    competenti – spetta ai Comuni costieri per le esigenze di pubblico uso, e ai soli concessionari per le attività di noleggio di imbarcazioni e natanti in genere ed attività ricreative e sportive, in relazione alle specifiche attività oggetto di concessione.
  4. Fermo restando l’accertamento delle condizioni di sicurezza per l’accesso alle grotte costiere da parte dell’Autorità competente,
    insieme con eventuali limitazioni e divieti imposti dagli Enti gestori delle Aree Marine Protette, l’Autorità Marittima disciplina i relativi
    corridoi di avvicinamento.
ARTICOLO 3 – ZONE IN CUI È VIETATA LA BALNEAZIONE
  1. Oltre che nelle zone vietate per legge, la balneazione è VIETATA:
    • a) nelle zone interdette con Ordinanza della Capitaneria di Porto territorialmente competente;
    • b) nelle zone permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposita Ordinanza delle Autorità comunali, opportunamente segnalate da appositi cartelli, redatti anche in lingua inglese, posizionati a cura dei Comuni stessi;
    • c) nelle zone “A” di riserva integrale delle Aree Marine Protette ricadenti nel territorio regionale.
ARTICOLI 4-5-6-7

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  • Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 335 del 11 agosto 2020 Misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza della Regione Puglia contenente le misure di prevenzione per la gestione dell’emergenza Covid-19 per tutti i cittadini pugliesi che abbiano soggiornato o transitato, per vacanza, o vacanza – studio, in Spagna, Malta e Grecia, e che rientrino in Puglia presso la propria abitazione o dimora, con mezzi di trasporto pubblici o privati.
  • Ordinanza del presidente della Regione Puglia n. 278 del 2 luglio 2020 Dpcm 11 giugno 2020 – Ripresa dello svolgimento di sagre, feste e fiere locali e approvazione delle relative Linee guida regionali contenenti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
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