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Tfr in busta paga annullato
Da luglio 2018, i datori di lavoro non sono più tenuti a erogare in busta paga la quota maturanda del TFR per i dipendenti richiedenti. Tfr in busta paga annullato perché il legislatore non ha adottato alcun provvedimento di proroga o reiterazione delle disposizioni normative.
La nota informativa dell’Inps
Il sistema sperimentale prevedeva per i lavoratori dipendenti del settore privato (per i periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018) la possibilità di richiedere al datore di lavoro, di percepire mensilmente in busta paga la quota maturanda del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Tale somma veniva considerata Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.).
Questo non potrà più accadere, lo precisa l’Inps con il messaggio n. 2791 del 10 luglio che spiega i motivi del cambiamento. Nessun provvedimento di proroga o reiterazione delle disposizioni normative è arrivato e questo riporta tutto al sistema previgente.
Cessa l’obbligo di erogazione della Qu.I.R.
I datori di lavoro interessati, dalle denunce di competenza luglio 2018, non sono più tenuti all’assolvimento degli obblighi informativi e contributivi di cui alla circolare n. 82/2015. Tuttavia, i datori di lavoro che abbiano avuto accesso al finanziamento della Qu.I.R. dovranno continuare a valorizzare l’elemento <QUIRFinLiquidata> fino alla liquidazione in busta paga della quota di TFR maturata nel periodo di paga giugno 2018, ossia fino alle denunce Uniemens di competenza settembre 2018.
Tfr in busta paga annullato: si torna al passato
Non essendo più obbligatoria l’erogazione della quota di trattamento di fine rapporto in busta paga, i datori di lavoro interessati dovranno procedere al ripristino dell’assetto previgente all’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dalle denunce di competenza luglio 2018, in funzione degli obblighi di legge in materia di TFR e delle scelte operate dai lavoratori in ordine alla sua destinazione, i relativi obblighi informativi e finanziari saranno i seguenti:
- accantonamento in azienda;
- versamento al Fondo di tesoreria;
- versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione.
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