Bonus Baby sitting emergenza Coronavirus | Richiedi il voucher previsto dal DL Cura Italia
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Articolo aggiornato lunedì, 6 Aprile 2020 13:15
Bonus baby sitting emergenza Coronavirus
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (detto “Cura Italia”), ha previsto (articoli 23 e 25), in alternativa alla fruizione del congedo parentale, la possibilità di scegliere la corresponsione del bonus baby sitting emergenza Coronavirus.
DESTINATARI
- Dipendenti del settore privato;
- lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
- autonomi iscritti all’INPS;
- autonomi iscritti alle casse professionali (previa la comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari).
LA NOVITA’ INTRODOTTA DAL DL
Per effetto di quanto previsto dall’articolo 25, comma 3, del decreto-legge 18/2020, dal 5 marzo 2020 il bonus per l’assistenza dei figli minori di 12 anni spetta anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo specifico di cui stiano già fruendo, appartenenti alle seguenti categorie:
- medici;
- infermieri;
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari.
In via ulteriore, il bonus per servizi di baby-sitting spetta anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
DECORRENZA E DURATA
E’ possibile richiedere il bonus per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020.
QUANTO SPETTA
Il bonus per servizi di baby-sitting spetta nel limite massimo complessivo per il nucleo familiare di 600 euro, da utilizzare per prestazioni di assistenza e sorveglianza dei figli nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.
In presenza di più figli di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 600 euro per il nucleo familiare.
Nel caso di lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, il bonus è riconosciuto dall’INPS nel limite massimo complessivo di 1.000 euro per nucleo familiare e viene erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia.
ANCHE PER I GENITORI AFFIDATARI
Il beneficio spetta anche ai genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi) a condizione che nel nucleo familiare l’altro genitore (naturale o affidatario) non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, CIGS, ecc.), non sia disoccupato o non lavoratore.
ALTRI CASI
Il limite di età di 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Salvo quanto previsto per i minori portatori di handicap grave, in tutti gli altri casi il limite dei 12 anni di età non deve essere superato alla data del 5 marzo 2020.
COME VIENE EROGATO IL BONUS
Il bonus viene erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia. I beneficiari del bonus devono registrarsi sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle Prestazioni Occasionali > Libretto Famiglia, rispettivamente:
- come utilizzatori di Libretto Famiglia;
- come prestatori di servizi di baby-sitting.
Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la cosiddetta “appropriazione” del bonus tramite il Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa.
QUALI PRESTAZIONI POTRANNO ESSERE PAGATE
Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e rendicontate nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.
Al raggiungimento del volume di domande che comporta l’esaurimento dei fondi stanziati, le successive istanze che perverranno all’INPS saranno ammesse e protocollate con riserva di accettazione, a condizione che residuino somme disponibili.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda può essere presentata online attraverso il servizio dedicato facendo click su uno dei seguenti link:
In alternativa, si può fare domanda tramite i canali tradizionali:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.
FONTE: INPS.
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