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Inps bonus 600 euro
Il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, l’Inps (Messaggio 128 del 20 marzo 2020). Tra queste c’è Inps bonus 600 euro a favore di lavoratori con partita Iva, autonomi, parasubordinati e subordinati.
INDENNITÀ COVID 19
Si tratta di una indennità prevista per il mese di marzo 2020 dell’importo pari a 600 euro, non soggetta ad imposizione fiscale. Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l’elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari delle medesime:
- 1 – Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi;
- 2 – Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria;
- 3 – Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- 4 – Indennità lavoratori agricoli;
- 5 – Indennità lavoratori dello spettacolo
- Come presentare DOMANDA.
1 – Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi: CHI PUÒ ACCEDERE
- Liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
- collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS. Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
2 – Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria: POSSONO ACCEDERE I LAVORATORI ISCRITTI ALLE SEGUENTI GESTIONI
- Artigiani
- Commercianti
- Coltivatori diretti
- coloni
- mezzadri.
REQUISITI PER LE INDENNITÀ 1 E 2
Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
3 – Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (in circolare l’Inps valuterà l’opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari).
Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
4 – Indennità lavoratori agricoli
A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:
- possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
- non siano titolari di pensione.
5 – Indennità lavoratori dello spettacolo
A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
- almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
- che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
- detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
IMPORTANTE: le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
LA DOMANDA
I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet Inps.
Sarà possibile presentare la domanda dal 1° aprile 2020 cioè dopo l’adeguamento delle procedure informatiche da parte dell’Inps.
COME PRESENTARLA
Vai sul sito INPS (www.inps.it), ACCEDI in uno dei 4 modi disponibili (PIN, SPID, CIE, CNS), poi nella barra di ricerca in alto a sinistra digita “Prestazioni a sostegno del reddito”. Fai click sul primo dei risultati “Domande per prestazioni a sostegno del reddito”. Nell’elenco che comparirà a sinistra, fai click su “Indennità Covid-19” e poi su “INVIA DOMANDA”.
FONTE: INPS.
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