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Massimali ammortizzatori sociali 2019
Con la circolare del 25 gennaio 2019 l’Inps ha aggiornato, in vigore dal 1° gennaio 2019, degli importi massimi dei vari ammortizzatori sociali. In questo articolo vedremo nel dettaglio l’entità di tutti i massimali ammortizzatori sociali 2019.
Quali massimali sono stati aggiornati
- Fondo di solidarietà del credito
- Indennità di disoccupazione agricola
- Importi assegno per attività socialmente utili
- Importi indennità di disoccupazione Naspi e DIS-COLL
- Trattamenti di integrazione salariale.
Fondo credito: ASSEGNO ORDINARIO
I massimali mensili previsti dall’articolo 10, comma 2, del D.I. n. 83486/2014, per l’ASSEGNO ORDINARIO, aggiornati per l’anno 2019, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi sono i seguenti:
- 1.180,39 euro, per retribuzioni mensili lorde inferiori a 2.173,37 euro;
- 1.360,55 euro, per retribuzioni mensili lorde comprese tra 2.173,37 euro e 3.435,56 euro;
- 1.718,82 euro, per retribuzioni mensili lorde superiori a 3.435,56 euro.
Fondo credito: ASSEGNO EMERGENZIALE
I massimali mensili previsti dall’articolo 12, comma 3, del D.I. n. 83486/2014, per l’ASSEGNO EMERGENZIALE, aggiornati per l’anno 2019, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi, sono quelli di seguito indicati.
Massimali assegno emergenziale | ||
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
Inferiore 41.621,22 | 2.431,19 | 2.289,21 |
Compresa tra 41.621,22– 54.763,95 | 2.738,72 | |
Superiore a 54.763,95 | 3.833,17 |
L’Inps precisa che l’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Stante il disposto normativo di cui all’articolo 12, comma 3, lett. a), del citato D.I., tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.
Massimali ammortizzatori sociali 2019: FONDO CREDITO COOPERATIVO
Quelli che sono riportati nella tabella seguente sono i massimali mensili previsti all’articolo 12, comma 3, del D.I. n. 82761/2014, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2019, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nella eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.
Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo | ||
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 39.346,38 | 2.331,78 | 2.195,60 |
Quota compresa tra 39.346,38 – 54.877,85 | 3.136,31 | |
Quota superiore a 54.877,85 | 3.647,82 |
Massimali ammortizzatori sociali 2019: indennità di disoccupazione agricola
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali (da liquidare nell’anno 2019 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2018), trovano applicazione, secondo il principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.
Pertanto tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 19 del 31/01/2018 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale:
- € 1.180,76 (per ciò che riguarda il massimale più alto);
- € 982,40 (per al massimale più basso).
Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2019, a € 592,97.
Disoccupazione NASPI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12/05/2015, a 1.221,44 per il 2019.
Analogamente, l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2019, € 1.328,76.
Massimali ammortizzatori sociali 2019: disoccupazione DIS-COLL
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27/04/2015, a € 1.221,44 per il 2019.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2019, € 1.328,76.
Trattamenti di integrazione salariale
Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale in vigore dal 1° gennaio 2019, e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%.
Trattamenti di integrazione salariale | |||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.148,74 | Basso | 993,21 | 935,21 |
Superiore a 2.148,74 | Alto | 1.193,75 | 1.124,04 |
Si sottolinea che anche per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà, il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.lgs n. 148/2015.
Detti importi massimi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali) | |||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.148,74 | Basso | 1.191,85 | 1.122,25 |
Superiore a 2.148,74 | Alto | 1.432,50 | 1.348,84 |
La previsione degli importi massimi delle prestazioni non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo.
Fonte delle informazioni per i massimali ammortizzatori sociali: INPS.
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