27 Luglio 2024
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Come richiedere la disoccupazione Naspi Inps

Come richiedere la disoccupazione Naspi Inps

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Come richiedere la disoccupazione Naspi Inps 2024

L’indennità Naspi che dal 1° maggio 2015 sostituisce l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), è una prestazione economica erogata a favore dei lavoratori dipendenti rimasti disoccupati dal 1° maggio 2015. In questo articolo vedremo come richiedere la disoccupazione Naspi Inps, i requisiti, gli importi e la domanda.

INDICE

CHI È IL DISOCCUPATO: DEFINIZIONE

Può sembrare ovvia e scontata la definizione di disoccupato ma è importante ricordare, ai fini della richiesta del sussidio, che il disoccupato è colui che dichiara al Centro per l’Impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (dichiarazione DID). Fatta questa doverosa premessa, possiamo ora passare a capire come richiedere la disoccupazione Naspi Inps.

A CHI SPETTA

Possono richiedere la Naspi i lavoratori disoccupati che avevano a suo tempo firmato un rapporto di lavoro subordinato determinato o indeterminato, compresi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.
Chi NON HA DIRITTO
  • Dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la Naspi.
Come richiedere la disoccupazione Naspi Inps: REQUISITI

Quello dei requisiti è un aspetto molto importante per capire se sussitono gli elementi per poter richiedere il sussidio di disoccupazione. I requisiti da considerare sono i seguenti:

  1. stato di disoccupazione involontario;
  2. requisito contributivo:
    • il lavoratore deve aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione;
  3. requisito lavorativo.
1 – Stato di disoccupazione involontario

Per poter richiedere la Naspi, lo stato di disoccupazione deve essere involontario ma la Naspi è consentita anche nei seguenti casi:

  • dimissioni:
    • per giusta causa, qualora non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui;
    • intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del 1° anno di vita del bambino;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro:
    • purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro;
    • avvenuta a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso la sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
  • licenziamento disciplinare oppure con accettazione dell’offerta di conciliazione.
3 – Requisito lavorativo

Sono necessarie almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Si fa riferimento alle giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria. Il calcolo di inizio e fine dei 12 mesi può variare sulla base dei seguenti eventi che si sono eventualmente verificati (o sono in corso):

  • malattia e infortunio sul lavoro;
  • CIGS (cassa integrazione giornaliera straordinaria) e CIGO (cassa integrazione giornaliera ordinaria) con sospensione attività a zero ore;
  • assenze per congedi e permessi fruiti dal lavoratore;
  • assenze per congedo obbligatorio di maternità purché, all’inizio dell’astensione, risulti già versata o dovuta la contribuzione;
  • periodi di assenza per congedo parentale, purché indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • fruizione di aspettativa non retribuita per motivi politici e sindacali;
  • lavoro all’estero presso stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.
Come richiedere la disoccupazione Naspi Inps: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata telematicamente all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il procedimento è semplice: basta andare sul sito dell’Inps (www.inps.it) e inserire nella barra di ricerca la parola “naspi”. Facendo poi click su “Accedi” sulla prima delle voci visualizzate relative alla Naspi, si entrerà nella schermata per cominciare il procedimento di richiesta.

Se vuoi ACCEDI al servizio facendo click su questo link: PRESENTA LA DOMANDA NASPI

In alternativa si può presentare la domanda in uno dei seguenti modi:

  • chiamando il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • rivolgendosi a un patronato o intermediario autorizzato.
DURATA

La durata della NASpI è di 12 mesi, secondo quanto previsto dal Jobs Act, al disoccupato spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, senza tenere conto dei periodi coperti da contributi figurativi che hanno già dato luogo al pagamento di prestazioni di disoccupazione, anche se pagate in un’unica soluzione anticipata.

Per i lavoratori precari disoccupati, invece, la durata massima per l’erogazione dell’assegno di disoccupazione è per 6 mesi, in base alla presunzione che dietro la collaborazione di un anno di lavoro si possa configurare in realtà un contratto di lavoro subordinato.

PAGAMENTO

I tempi di erogazione del sussidio di disoccupazione dipendono da quando è stata presentata la domanda:

  • la prestazione viene erogata a partire dall’8° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda viene presentata entro 8 giorni dal licenziamento;
  • l’erogazione parte dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda se viene presentata dopo 8 giorni dal licenziamento;
  • presentazione dopo 8 giorni dal licenziamento a causa di malattia, maternità o infortunio: l’erogazione del sussidio comincia dall’8° giorno successivo al termine della malattia, maternità o infortunio.
COME RISCUOTERE LA NASpI

L’indennità può essere riscossa tramite accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Il conto corrente deve necessariamente essere intestato o cointestato al richiedente la prestazione.

Secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi la soglia stabilita dalla legge (attualmente 1.000 euro).

IMPORTI

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (1.352,19 euro per il 2023).

La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.

SE LA RETRIBUZIONE MEDIA RISULTA INVECE SUPERIORE..

… al predetto importo di riferimento annuo (1.352,19 euro per il 2023), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.352,19 euro per il 2023) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (pari per il 2023 a 1.470,99 euro).

IL LAVORO OCCASIONALE

In caso di prestazione di lavoro occasionale l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di tale tipologia di lavoro nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

DOCUMENTI UTILI (PDF)

Fonte delle informazioni: INPS

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