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16 Settembre 2024
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assegno al nucleo familiare 2017-2018

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Assegno al nucleo familiare 2017-2018

Tutte le informazioni relative all’importo dell’assegno al nucleo familiare 2017-2018 valido fino a giugno 2018. Ricordiamo che c’è differenza tra assegno al nucleo familiare e assegni familiari perché questi ultimi sono destinati a categorie diverse di lavoratori.

Attenzione anche a non fare confusione con l’Assegno al nucleo familiare dei Comuni che è un’altra tipologia di sostegno concesso dai Comuni che può comunque essere richiesto.


INDICE

Cosa è l’assegno al nucleo familiare (ANF)

L’ANF, ossia l’assegno al nucleo familiare 2017-2018 costituisce un sostegno mensile per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari sono composti da più persone e che hanno redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.

A chi spetta

L’assegno al nucleo familiare 2017-2018 (a differenza degli assegni familiari) spetta ai lavoratori:

  • dipendenti;
  • agricoli dipendenti;
  • domestici;
  • iscritti alla gestione separata;
  • ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals);
  • ai titolari di prestazioni previdenziali;
  • che si trovano in altre situazioni di pagamento diretto.
Criteri per stabilire l’entità dell’assegno

L’importo dell’assegno al nucleo familiare 2017-2018 è calcolato secondo:

  • la tipologia del nucleo familiare
  • il numero dei componenti il nucleo familiare
  • il reddito complessivo del nucleo stesso

Gli importi e le fasce reddituali sono calcolati in modo che siano più favorevoli per situazioni di particolare disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili).

Validità

L’importo dell’assegno al nucleo familiare 2017-2018 è pubblicato annualmente dall’Inps in tabelle valide dal 1° luglio al 30 giugno.

Composizione del nucleo familiare

Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro. Detto questo, il nucleo familiare può essere composto da:

  • il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
  • il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
  • i figli ed equiparati
    • di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
    • maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.
    • studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
  • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.
  • i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione;
Il nucleo per i titolari di pensione ai superstiti

Ha diritto all’assegno al nucleo familiare 2017-2018 se composto dal coniuge superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione.

Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona se il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto a orfano minorenne, vedova minorenne o maggiorenne inabile.

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Assegno al nucleo familiare 2017-2018: IMPORTI e NUOVE TABELLE

Per conoscere l’entità dell’assegno, consulta tutte le tabelle complete in uno dei seguenti modi:

Le nuove tabelle Inps relative all’entità dell’assegno al nucleo familiare 2017-2018 fanno riferimento ai nuclei familiari con:

  • entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili (Tab 11);
  • un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili (Tab 12);
  • orfanili composti solo da minori non inabili (Tab 13);
  • entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile (Tab 14);
  • entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (Tab 14);
  • un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile (Tab 15);
  • un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (Tab 15);
E ancora i nuclei familiari..
  • orfanili composti solo da
    • almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile (Tab 16);
    • maggiorenni inabili (Tab 19);
  • con entrambi i coniugi senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile (Tab 20A)
  • monoparentali senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile (Tab 20B);
  • senza figli in cui non siano presenti componenti inabili (Tab 21A);
  • monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella, nipote in cui non siano presenti componenti inabili (Tab 21B);
  • senza figli in cui sia presente almeno un conniuge inabile e nessun altro componente inabile (Tab. 21C);
  • monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote in cui solo il richiedente sia inabile (Tab. 21D).

In ogni tabella è indicato l’importo complessivo mensile dell’assegno al nucleo familiare 2017-2018 in base al livello di reddito familiare annuo (valido dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018) e al numero dei componenti il nucleo familiare.

COME e a CHI presentare la DOMANDA

Per ottenere l’assegno al nucleo familiare 2017-2018, la domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto:

  1. al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.
  2. all’Inps nel caso in cui il richiedente sia:
    1. addetto ai servizi domestici e familiari (modulo assegni familiari ANF/PREST)
    2. operaio agricolo dipendente a tempo determinato (modulo PREST/Agr.21/TP)
    3. lavoratore iscritto alla gestione separata (mod. ANF/GEST.SEP).

Nel caso numero 2 (Inps), bisogna presentare la domanda attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
  • Contact Center – attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
Si tenga presente che ….

.. ai servizi web si può accedere solo se in possesso di un codice PIN (rilasciato dall’INPS) oppure di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Se vuoi, RICHIEDI IL PIN per accedere al sito INPS ma se non si vuole attendere si consiglia di recarsi direttamente a un patronato perché le procedure di rilascio di credenziali di accesso al sito non sono immediate.

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.
Se la domanda viene presentata per uno o per  più periodi pregressi, gli arretrati dell’assegno al nucleo familiare 2017-2018 spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).

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Casi particolari in cui è prevista l’autorizzazione
Se l’erogazione degli ANF è effettuata dal datore di lavoro è necessaria l’autorizzazione nei seguenti casi:

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  • in cui venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.)
  • di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.)
  • per applicare l’aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili a proficuo lavoro)
  • in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP

In tali casi l’utente deve presentare domanda di autorizzazione all’Inps, allegando la documentazione necessaria (ovvero relativa dichiarazione sostitutiva) attraverso uno dei canali indicati prima (web, contact center o patronati). L’Inps rilascia poi all’utente il modello di autorizzazione ANF43 che poi presenta la domanda (ANF/DIP) al datore di lavoro con allegato il modello ANF43.

Se l’erogazione degli ANF è effettuata dall’Inps è necessaria l’autorizzazione nei seguenti casi:
  • per figli
    • ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
    • nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori;
    • del coniuge nati da precedente matrimonio;
  • fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti;
  • per nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
  • familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex legge n. 18 del 1980 o ex art. 2 e 17 ex legge n. 118 del 1971 o di frequenza ex legge n. 289 del 1990);
  • per familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);
  • minori in accasamento eterofamiliare;
  • per familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
  • figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
  • nel caso di mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente sul modulo di domanda ANF/DIP da presentare per la richiesta di ANF al datore di lavoro.

Nei suddetti casi l’utente presenta la richiesta di liquidazione ANF con allegata la documentazione/dichiarazione sostitutiva necessaria alla definizione della domanda stessa. In questo caso non è previsto il rilascio dell’autorizzazione ANF da parte dell’INPS.

Decorrenza e variazione

Il diritto all’assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l’erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad es.: celebrazione o riconoscimento del matrimonio, nascita o adozione di figli) e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad es.: separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

Qualora spettino assegni giornalieri, il diritto decorre e ha termine dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte. Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell’Inps la data iniziale dell’erogazione e quella finale di scadenza della relativa validità risultano dalle indicazioni contenute nell’autorizzazione stessa.

Redditi del nucleo da considerare

I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell’assegno sono quelli assoggettabili all’Irpef al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.

Sono da prendere in considerazione anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente a € 1.032,91, prodotti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Pertanto, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel 1° semestre, da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno immediatamente precedente.

Non devono essere dichiarati tra i redditi
  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
  • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
  • le rendite vitalizie erogate dall’Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
  • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
  • l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
  • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato.

Il pagamento

L’assegno viene pagato:

  • dal datore di lavoro, per conto dell’Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione;
  • direttamente dall’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Il pagamento effettuato direttamente dall’INPS è disposto tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.

Pagamento al coniuge dell’avente diritto

Il coniuge dell’avente diritto, alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, può chiedere l’erogazione della prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all’ANF determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.

L’accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto ed alla determinazione dell’importo dell’assegno continua ad avvenire con riferimento all’avente diritto.
La richiesta di pagamento da parte del coniuge deve essere presentata utilizzando il modello ANF 559.

Pagamento in caso di coniugi separati o divorziati

Nel caso di affidamento condiviso entrambi i genitori affidatari hanno diritto all’ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.

Tale diritto resta in capo al genitore affidatario anche quando questi non sia titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione), e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell’ex coniuge, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell’affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Pagamento al genitore convivente con figlio nato fuori dal matrimonio

Il genitore convivente con il minore nato fuori del matrimonio, privo di autonomo diritto, può chiedere il pagamento degli ANF sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.

Fonte delle informazioni: INPS

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