27 Luglio 2024
Home » Lifestyle » Lavoro » Metà stipendio ai lavoratori sospesi | Obbligo vaccinale, sentenza TAR
meta-stipendio-ai-lavoratori-sospesi

meta-stipendio-ai-lavoratori-sospesi

Tempo di lettura stimato: 3 minuto/i

METÀ STIPENDIO AI LAVORATORI SOSPESI

L’ordinanza del TAR è destinata quantomeno a far discutere riguardo alla disposizione di versare metà stipendio ai lavoratori sospesi a causa dell’obbligo vaccinale introdotto dal Governo Draghi.

IN ATTESA DELLA CONSULTA

Dunque il TAR è stato chiaro: ai lavoratori della pubblica amministrazione sospesi dal lavoro perché hanno deciso di non partecipare alla vaccinazione di massa anti Covid sottraendosi all’obbligo vaccinale, spetta comunque metà della retribuzione.

IL RICORSO DI UN DIPENDENTE

L’ordinanza è arrivata in seguito al ricorso presentato da un dipendente del Ministero della Giustizia, privato del proprio lavoro a causa dell’obbligo vaccinale.

Il TAR del Lazio, con l’ordinanza 1234/22, ha disposto che il Ministero debba versare metà della retribuzione a tutti i lavoratori sospesi. Intanto il 6 maggio 2022 sarà discussa la costituzionalità della norma che ha introdotto l’obbligo vaccinale.

COSA PREVEDE LA NORMA SULL’OBBLIGO

Ricordiamo che la norma sull’obbligo vaccinale (Decreto 7 gennaio 2022) è in vigore dall’8 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022. La norma prevede, per gli over 50 non vaccinati, la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino all’avvio o al completamento del ciclo vaccinale primario, o della somministrazione della dose di richiamo. L’obbligo vaccinale per il personale scolastico è invece stato introdotto dal DL 172/2021 dal 15 dicembre 2021.

L’ORDINANZA DEL TAR

Considerato che il ricorso richiede approfondimento di merito, in relazione ai profili di doveroso bilanciamento di valori costituzionali, tra la tutela della salute come interesse collettivo – cui è funzionalizzato l’obbligo vaccinale – e l’assicurazione di un sostegno economico vitale – idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita, nel caso di sospensione dell’attività di servizio per mancata sottoposizione alla somministrazione delle dosi e successivi richiami, c.d. booster “tenuto conto che la sospensione è dichiaratamente di natura non disciplinare e implica la privazione integrale del trattamento retributivo. Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare, nel senso che al ricorrente sia corrisposto un assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo di attività, confermando il decreto monocratico del 27/01/2022 n. 544, nei sensi indicati.

Si legge nell’ordinanza del tar
8 MILA I SOSPESI

Sono ancora 8 mila i docenti, gli amministrativi e gli educatori che risultano sospesi (0,7% di tutto il personale). Marcello Pacifico, presidente dell’Associazione Nazionale sindacale professionale della Pubblica amministrazione ed enti pubblici (ANIEF), ha ribadito la necessità di eliminare il vincolo dell’obbligo vaccinale dal 1° aprile 2022. Perché questa data? Il 31 marzo 2022 cessa lo stato di emergenza.

È una questione di libertà e di democrazia – ha ribadito Pacifico – riferendosi anche alla questione della ventilazione automatica nelle classi (anche senza il problema Covid)“. “Se non ci si muove adesso, ripartiranno le lezioni senza ventilazione automatica. Anche per questo abbiamo proclamato lo sciopero generale il prossimo 25 marzo 2022, coinvolgendo tutto il personale docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato” – ha concluso Pacifico.

CONTINUEREMO A CHIEDERE LA METÀ DELLO STIPENDIO

L’ANIEF ha infine ribadito che nei prossimi giorni, in attesa della decisione della Consulta, continuerà a chiedere il medesimo pagamento della metà dello stipendio.

Lo farà per tutto il personale sospeso che ha aderito ai ricorsi al Tar Lazio o che vorrà aderire ai ricorsi al Presidente della Repubblica entro il 15 marzo 2022.

VUOI ADERIRE AL RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA? ADERISCI AL RICORSO

TI POTREBBERO INTERESSARE

OFFERTE LAMPO AMAZON

Print Friendly, PDF & Email

@ Riproduzione riservata


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spiacenti, non è possibile copiare il testo