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6 Ottobre 2024
Home » Politica » Decreto 7 gennaio 2022 | Il PDF del nuovo Dl pubblicato in Gazzetta Ufficiale
decreto-7-gennaio-2022

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DECRETO 7 GENNAIO 2022

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 8 gennaio il nuovo decreto 7 gennaio 2022 con tutte le nuove misure anti Covid, tra obbligo vaccinale e Super Green Pass. Chi non rispetta le regole viene segnalato dal Ministero e dall’Asl all’Agenzia delle Entrate che provvede a comminare le multe.

I PUNTI DEL NUOVO DL

  • 1- Estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2;
  • 2 – Estensione dell’obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
  • 3 – Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19;
  • 4 – Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo;
  • 5 – Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica.

ART. 1 – OBBLIGO VACCINALE

Obbligo vaccinale per tutte le persone che abbiano compiuto 50 anni di età ma anche a chi compie 50 anni successivamente all’entrata in vigore del decreto. L’obbligo scatta da sabato 8 gennaio e sarà valido fino al 15 giugno 2022.

L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore.

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SUPER GREEN PASS AL LAVORO

Obbligo per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età di esibire il Green Pass Rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro a partire da martedì 15 febbraio 2022 (sempre fino al 15 giugno 2022). Chi non ha ancora provveduto, dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio.

Obbligo fino al 15 giugno 2022 anche per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori. Sono compresi anche i medici veterinari, dipendenti e collaboratori.

SANZIONI PER CHI NON RISPETTA L’OBBLIGO

“Per coloro non saranno in regola con l’obbligo vaccinale a partire dal 1° febbraio 2022, sarà irrogata una sanzione di 100 euro“. Sarà l’Agenzia delle entrate il compito di incrociare i dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali e inviare (e incassare) le multe.

Questi sono i casi che prevedono la sanzione:

  • a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
  • c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Il decreto stabilisce anche che i destinatari dell’avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio hanno 10 giorni di tempo dalla ricezione per comunicare alla Asl “l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità“.

SANZIONI PER I LAVORATORI NON VACCINATI

Per i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti non vaccinati, soggetti all’obbligo di possedere un Green Pass rafforzato dal 15 febbraio 2022, è prevista inoltre una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo.

Nelle imprese, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

ATTENZIONE, LEGGI QUESTO APPROFONDIMENTO: MULTE ANCHE PER I VACCINATI

GREEN PASS BASE PER ACCEDERE A BANCHE, UFFICI E ATTIVITÀ COMMERCIALI

Dal 1° febbraio al 31 marzo 2022, il Green pass base sarà obbligatorio per accedere a:

  • pubblici uffici;
  • servizi postali;
  • servizi bancari e finanziari;
  • bar, ristoranti e locali similari anche all’aperto;
  • attività commerciali ECCETTO:
    • negozi di alimentari;
    • farmacie;
    • attività destinata alle “esigenze essenziali”;
    • veterinari (si può portare il proprio animale senza green pass).

Dal 20 gennaio al 31 marzo 2022 bisognerà esibire il Green Pass Base invece per:

  • servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc);
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Per le persone che accedono senza Green Pass ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averlo, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del Green Pass se omette il controllo.

L’ACCESSO NEGLI OSPEDALI

Ricordiamo che, già prima del presente decreto, per entrare in un ospedale è obbligatorio esibire il certificato di tampone antigenico o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Gli accompagnatori, i visitatori o caregiver che accedono in ospedale in modo urgente e non programmato, verranno sottoposti a tampone direttamente in ospedale.

Per accedere al PRONTO SOCCORSO e per accedere alle VISITE SPECIALISTICHE in ospedale, “salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario, è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare” (solo il test, non serve il Green Pass) effettuato nelle 48 ore precedenti.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Sarà prevista la sospensione delle attività per 10 giorni in presenza di un caso di positività.

SCUOLA ELEMENTARE

Misure differenti in base all’eventuale numero di casi positivi:

  • 1 caso di positività: sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo 5 giorni (T5);
  • 2 o più positivi: per la classe in cui si verificano i casi di positività, didattica a distanza (DAD) per la durata di 10 giorni.
SCUOLE MEDIE, LICEI, ISTITUTI TECNICI, ECC..

Anche in questo caso misure differenti in base al numero eventuale di casi positivi:

  • Fino a un caso di positività nella stessa classe: auto-sorveglianza e uso, in aula, delle mascherine FFP2;
  • 2 casi nella stessa classe:
    • didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo;
    • per tutti gli altri prosecuzione delle attività in presenza con auto-sorveglianza e utilizzo di mascherine FFP2 in classe. 
  • 3 casi nella stessa classe: DAD per 10 giorni.
ENTRATA IN VIGORE

Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (ossia domenica 9 gennaio 2022) e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

IL PDF DEL DECRETO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE SABATO 8 GENNAIO 2022

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