27 Luglio 2024
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addio indennita disoccupazione a contratti collaborazione

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Addio Indennità disoccupazione a contratti collaborazione

Lo ha reso noto l’INPS in una nota di questa mattina spiegando i motivi dello stop. Addio Indennità disoccupazione a contratti collaborazione.

La nota dell’INPS

Riferisce INPS: “La prestazione di disoccupazione DIS-COLL non è stata oggetto di proroga in relazione agli eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2017. La prestazione istituita in via sperimentale dall’art. 15 del Decreto legislativo n. 22 del 2015 a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2015 e successivamente prorogata dall’art. 1 comma 310 della Legge n. 208 del 2015 per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016. Pertanto, in assenza di previsione normativa, non sarà possibile procedere alla presentazione delle domande di indennità DIS-COLL per le cessazioni involontarie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, verificatesi dal 1°gennaio 2017“. Addio Indennità disoccupazione a contratti collaborazione.

La risposta del Ministero del Lavoro

In riferimento al comunicato diffuso oggi dall’Inps, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che si sta operando per realizzare una disposizione, da inserire nel D.d.L. Milleproroghe, che garantisca la continuità dell’erogazione della Dis-Coll, con la finalità di collegare la normativa in essere fino al 31 dicembre 2016 ad una specifica previsione strutturale, da definire all’interno della legge delega sul lavoro autonomo non imprenditoriale attualmente all’esame della Camera.

Ricordiamo a chi spetta(va) la Dis-Coll

Spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

A chi NON spetta

L’indennità di disoccupazione DIS-COLL non spetta a:

  • i collaboratori titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
  • gli amministratori e i sindaci;
  • i titolari di Partita Iva;
  • gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio.
IMPORTO

La misura della prestazione è pari:

  • al 75% del reddito medio mensile, come sopra determinato, nell’ipotesi in cui detto reddito sia inferiore – per l’anno 2015 – all’importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati di cui all’anno precedente;
  • al 75% dell’importo stabilito – 1.195 euro per il 2015, annualmente rivalutato – incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro, qualora il reddito medio mensile che costituisce base di calcolo della DIS-COLL sia superiore al predetto importo.

In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare la misura massima mensile di 1.300 euro per l’anno 2015, rivalutato annualmente.
A partire dal quarto mese di fruizione (91° giorno) l’indennità DIS-COLL si riduce di un importo pari al 3%.

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