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22 Ottobre 2024
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cosa è la cigo

CIGO

Tempo di lettura stimato: 12 minuto/i

Cosa è la CIGO

La Cassa Integrazione, uno strumento per aiutare i lavoratori in situazioni di difficoltà temporanea: cosa è la CIGO.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI: TRE LE TIPOLOGIE

Nel nostro Paese sono TRE le tipologie di cassa integrazione guadagni attualmente vigenti:

  • CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria);
  • CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria);
  • CIGD (Cassa Integrazione Guadagni in Deroga).

In questo articolo parleremo della CIGO.

INDICE

COSA E’ LA CIGO

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per l’industria e l’edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti. Sono incluse le intemperie stagionali e le situazioni temporanee di mercato.

TIPOLOGIA CONTRATTUALE LAVORATIVA DEI DESTINATARI

La CIGO per l’industria e l’edilizia è stata riformata con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante). Sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE DOMANDE
  • Mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato;
  • fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto;
  • mancanza di materie prime o componenti;
  • eventi meteo;
  • sciopero di un reparto o di altra impresa;
  • incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, anche per ordine della pubblica autorità – sospensione o riduzione dell’attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori;
  • guasti ai macchinari – manutenzione straordinaria.
QUANDO PUO’ ESSERE CONCESSA

L’intervento ordinario può essere concesso nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell’orario di lavoro a seguito di stipula di contratto di solidarietà purché si riferisca a:

  • lavoratori distinti;
  • non abbia una durata superiore a tre mesi.

Nell’unità produttiva interessata da trattamenti di CIGO e di integrazione salariale straordinaria, ai fini del computo della durata massima complessiva, le giornate in cui vi è coesistenza tra CIGO e contratto di solidarietà sono computate per intero e come giornate di CIGO.

COESISTENZA CON LA CIGS

Per quanto riguarda la coesistenza tra CIGO e CIGS nello stesso periodo e presso la medesima unità produttiva è consentita purché i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano diversi e individuati tramite specifici elenchi nominativi. Tale diversità deve sussistere sin dall’inizio e per l’intero periodo di concomitanza tra i due trattamenti.

DECORRENZA E DURATA

La CIGO è corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. L’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile. Qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario (CIGO) e quello straordinario di integrazione salariale (CIGS) non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile oppure di 30 mesi per le imprese:

  • industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • artigiane, che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei. Sono escluse quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

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QUANTO SPETTA

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione dell’orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell’orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l’integrazione è dovuta, nei limiti di cui ai periodi precedenti, sulla base della durata media settimanale dell’orario nel periodo ultrasettimanale considerato.

IMPORTI

L’importo del trattamento di integrazione salariale ordinario non può superare ogni anno gli importi massimi mensili, stabiliti con apposita circolare, rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive.

LIMITI
  • 971,71 euro (importo lordo), quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24;
  • 1.167,91 euro (importo lordo), quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a 2.102,24 euro.
IMPORTI MASSIMI AUMENTABILI

Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi massimi del trattamento salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento sopra richiamati sono aumentati nella misura del 100% dell’aumento. Questo deriva dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

ATTIVAZIONE DELLA CIGO

La CIGO è autorizzata con pagamento a conguaglio del datore di lavoro. Il pagamento diretto dei lavoratori, da parte dell’INPS, può essere autorizzato dalla sede INPS territorialmente competente su richiesta della azienda, nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie debitamente documentate dalla stessa.

Per quanto riguarda il pagamento a conguaglio, le somme anticipate dal datore di lavoro vengono recuperate tramite la denuncia mensile con UNIEMENS. In caso di cessazione di attività l’azienda potrà chiedere il rimborso mediante l’invio di un flusso UNIEMENS regolarizzatore riferito all’ultimo mese di attività.

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DECADENZA

Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il divieto di cumulo (circolare INPS 4 ottobre 2010 n. 130) si riferisce anche alle attività iniziate prima del collocamento del lavoratore in cassa integrazione.

Il lavoratore decade dal diritto all’integrazione salariale qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla sede territoriale INPS sullo svolgimento dell’attività lavorativa. Ai fini di tale comunicazione valgono le comunicazioni obbligatorie rilasciate direttamente dal datore di lavoro (circolare INPS 6 maggio 2014 n. 57). Tale disciplina semplificatoria viene estesa anche alle comunicazioni a carico delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, valide quindi anch’esse ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione dello svolgimento di altra attività lavorativa durante le integrazioni salariali.

GLI OBBLIGHI DELL’IMPRESA

L’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali, aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, se esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale:

  • le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro;
  • le entità e la durata prevedibile;
  • il numero dei lavoratori interessati.

A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione. La finalità è quella della tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa. L’intera procedura deve esaurirsi entro:

  • 25 giorni dalla data della comunicazione;
  • 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.

Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Destinatari della comunicazione:

  • rappresentanze sindacali aziendali o rappresentanza sindacale unitaria, se esistenti;
  • articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Quando la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sia superiore a 16 ore settimanali, si procede, su richiesta dell’azienda o dei soggetti sindacali prima richiamati, entro tre giorni dalla comunicazione stessa a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.

Alle imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, le disposizioni relative all’informazione e alla consultazione sindacale (articolo 14, commi 1-4, d.lgs. 148/2015) si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

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REQUISITI PER POTER PRESENTARE LA DOMANDA

I lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva, per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale che riguardano eventi oggettivamente non evitabili. L’anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto si computa tenendo conto del periodo durante il quale è stato impiegato nell’attività appaltata.

A CHI SI RIVOLGE LA CIGO INDUSTRIA

Ai lavoratori di: 

  • imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, a eccezione delle cooperative elencate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • imprese addette all’armamento ferroviario;
  • aziende industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • aziende industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei. Sono escluse quelle che svolgono tale attività di lavorazione in lavoratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
DOMANDA

Per l’ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l’impresa presenta in via telematica all’INPS, tramite apposita procedura, la domanda di concessione. Nella domanda devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall’INPS alle regioni e province autonome tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Le domande per eventi oggettivamente non evitabili possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

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TARDIVA PRESENTAZIONE

Nei casi di tardiva presentazione, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).

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P.S.: è necessaria l’autenticazione al sito tramite SPID, CNS, CIE oppure tramite combinazione di CODICE FISCALE E PIN.

Fonte: INPS.

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