Cosa è la CIGS | Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, importi, durata e tutte le info
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Articolo aggiornato martedì, 17 Marzo 2020 17:24
Cosa è la CIGS
In questi giorni difficili per l’Italia in piena emergenza Coronavirus, si sta parlando molto di CIGS con il decreto Salva Italia approvato lunedì 16 marzo 2020. Vediamo nel dettaglio cosa è la CIGS.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI: TRE TIPOLOGIE
Nel nostro Paese sono TRE le tipologie di cassa integrazione guadagni attualmente vigenti:
- CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria);
- CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria);
- CIGD (Cassa Integrazione Guadagni in Deroga).
In questo articolo parleremo della CIGS.
INDICE
IN COSA CONSISTE LA CIGS
Il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è un ammortizzatore sociale, concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed erogato dall’INPS, avente la funzione di sostituire e/o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi o a orario ridotto di aziende in situazione di difficoltà produttiva o per consentire alle stesse di sostenere processi di riorganizzazione o qualora abbiano stipulato contratti di solidarietà.
QUANDO PUO’ ESSERE RICHIESTA
L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:
- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale, esclusi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa (dal 1° gennaio 2016);
- contratti di solidarietà.
DESTINATARI
Sono destinatari della CIGS i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti qualora dipendenti di imprese per le quali trovano applicazione solo le integrazioni salariali straordinarie e limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, che siano alle dipendenze di un’azienda destinataria della normativa CIGS e possiedano almeno 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.
DURATA DELLA CIGS
In caso di riorganizzazione aziendale, per ciascuna unità produttiva la durata massima è pari a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
In caso di crisi aziendale, per ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.
In caso di stipula di contratti di solidarietà, per ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
Sussiste inoltre un limite massimo complessivo (articolo 4, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148) in base al quale, per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
Per le imprese del settore edilizia e le imprese che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, la durata massima complessiva della cassa ordinaria e straordinaria è stabilita in 30 mesi per ciascuna unità produttiva.
Inoltre, ai fini del calcolo della suddetta durata massima complessiva, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
QUANTO SPETTA
Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.
L’importo del trattamento non può superare per l’anno 2016 gli importi massimi mensili rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive.
I LIMITI
- 971,71 euro (importo lordo), quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24;
- 1.167,91 euro (importo lordo), quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a 2.102,24 euro.
INOLTRE
Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi massimi del trattamento salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento sopra richiamati sono aumentati nella misura del 100% dell’aumento. Questo deriva dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
---|---|---|---|
Inferiore o uguale a 2.102,24 | Basso | 971,71 | 914,96 |
Superiore a 2.102,24 | Alto | 1.167,91 | 1.099,60 |
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
---|---|---|---|
Inferiore o uguale a 2.102,24 | Basso | 1.066,05 | 1.097,95 |
Superiore a 2.102,24 | Alto | 1.401,49 | 1.319,64 |
DECADENZA
Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il divieto di cumulo (circolare INPS 4 ottobre 2010 n. 130) si riferisce anche alle attività iniziate prima del collocamento del lavoratore in cassa integrazione.
Il lavoratore decade dal diritto all’integrazione salariale qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla sede territoriale INPS sullo svolgimento dell’attività lavorativa. Ai fini di tale comunicazione valgono le comunicazioni obbligatorie rilasciate direttamente dal datore di lavoro (circolare INPS 6 maggio 2014 n. 57). Tale disciplina semplificatoria viene estesa anche alle comunicazioni a carico delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, valide quindi anch’esse ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione dello svolgimento di altra attività lavorativa durante le integrazioni salariali.
Secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, decreto legislativo 148/2015, a pena di decadenza, l’azienda deve conguagliare le integrazioni corrisposte ai lavoratori entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, i sei mesi decorrono da tale data. Per “provvedimento di concessione” si intende la delibera dell’INPS territorialmente competente per quanto riguarda le integrazioni salariali ordinarie, e il decreto ministeriale per le integrazioni salariali straordinarie.
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Fonte: INPS.
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