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Decreto 25 marzo 2020 Gazzetta Ufficiale
Il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì 24 marzo 2020, alle ore 14,55 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte che ha parlato poi in serata alla stampa illustrando le misure introdotte dal decreto 25 marzo 2020 Gazzetta Ufficiale.
*** ATTENZIONE: c’è una NUOVA LISTA di attività essenziali modificata dal Governo mercoledì 25 marzo 2020. LEGGI CODICI ATECO ATTIVITA’ ESSENZIALI ***
L’APPROVAZIONE
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferirà ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.
COSA PREVEDE IL NUOVO DECRETO
Al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, il decreto prevede che possano essere adottate una o più tra le misure previste dal decreto stesso.
Le misure potranno essere adottate su specifiche parti o sull’intero territorio nazionale, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza.
LO STATO DI EMERGENZA FINO AL 31 LUGLIO 2020
Come ha ricordato lo stesso Conte ieri, lo stato di emergenza è fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Ciò non vuol dire che si resterà in quarantena fino al 31 luglio ma questa data rappresenta il termine di 6 mesi (a partire da gennaio appunto) che va sempre indicato in tali atti, entro il quale il Governo conta di risolvere il problema, nella speranza di ritornare quanto prima alla normalità.
Se, come tutti speriamo, la situazione dovesse migliorare, tramite apposito DPCM il Governo potrà stabilire nuove misure meno restrittive, consentendo di tornare pian piano alla normalità.
QUALI SONO DUNQUE LE NUOVE MISURE
- Limitazione della circolazione delle persone, divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
- sospensione dell’attività, limitazione dell’ingresso o chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
- limitazione, sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
- sospensione delle cerimonie civili e religiose e limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
- possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
- sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
CE NE SONO ANCORA ALTRE
- Limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- limitazione, sospensione o chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
- possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
- limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
- obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.
IL PDF DEL DECRETO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
POTERI A MINISTERO DELLA SALUTE E AI PRESIDENTI DI REGIONE
È inoltre previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.
LE ORDINANZE ANCORA VIGENTI
Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori 10 giorni.
PENE PIU’ SEVERE AI TRASGRESSORI
Il testo prevede infine che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).
SE A TRASGREDIRE SONO ESERCIZI E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
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