27 Luglio 2024
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Esenzione canone Rai 2020

Le persone che non possiedono un apparecchio televisivo possono richiedere l’esenzione canone Rai. Ma attenzione, la domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio 2020.

L’Agenzia delle Entrate: “Non hai ancora la tv? Ripresenta la domanda

Con un post su Twitter, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la dichiarazione relativa all’imposta sulla detenzione di un apparecchio ha validità annuale e va ripresentata per il 2020, se non si è ancora in possesso di un televisore.

Soggetti che possono richiedere l’esenzione

  • Gli intestatari di una o più utenze elettriche di tipo residenziale e non possiedono (né lui né gli altri componenti del nucleo familiare) apparecchi televisivi in tutte le abitazioni;
  • cittadini di età dai 75 anni in su, con reddito annuo familiare inferiore a 8 mila euro (per maggiori informazioni consigliamo di leggere questo nostro articolo: Esenzione canone tv over 75).
Quando presentare la domanda

E’ importante capire che se la domanda viene presentata in tempi diversi, l’eventuale esenzione approvata, varrà per un periodo differente. Per essere più chiari:

  • domanda presentata dal 1° luglio al 31 gennaio: l’esenzione vale per l’intero anno successivo (ad esempio: presentando la domanda il 15 dicembre 2019, si otterrebbe l’esenzione per tutto il 2020);
  • domanda presentata dal 1° febbraio al 30 giugno dell’anno in corso: l’esenzione vale per il 2° semestre dello stesso anno.
A chi va presentata la richiesta di esenzione canone Rai

La richiesta di non detenzione di apparecchio televisivo va ogni anno consegnata o inoltrata all’Agenzia delle Entrate tramite apposito modello.

Come presentare la domanda

La dichiarazione sostitutiva, come detto, ha validità annuale e va dunque presentata ogni anno in uno dei seguenti modi:

  • direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dalla stessa Agenzia delle Entrate;
  • avvalendosi di un intermediario abilitato (CAF o professionista) ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.
  • nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, la dichiarazione sostitutiva può anche essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. ATTENZIONE: in quest’ultima ipotesi il modello deve essere presentato unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento.
Quando si considera presentata la domanda?
  • Dalla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio a mezzo posta;
  • dalla data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle Entrate nel caso di invio via web.
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