27 Luglio 2024
Home » Lifestyle » Ambiente » Fermo pesca TONNO ROSSO 2017 | Scatta il divieto per tutelale la preziosa risorsa
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Fermo pesca TONNO ROSSO 2017

Lo ha stabilito, Riccardo Rigillo, Direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca. E’ scattato il fermo pesca tonno rosso 2017 nell’ambito della “Campagna di pesca del tonno rosso – anno 2017 – per Esaurimento del contingente indiviso (UNCL)”.

A tutela di una preziosa risorsa

Alla data del decreto (31 maggio 2017), i dati complessivi di cattura pervenuti al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali evidenziano che il livello del contingente inizialmente assegnato come quota non divisa (UNCL) dal decreto ministeriale 17 aprile 2015, ha esaurito il predetto massimale pari a 85,29 tonnellate. Si è così deciso di dover disporre, anche in applicazione del principio precauzionale, l’interruzione immediata e definitiva del prelievo accessorio (by-catch) della risorsa tonno rosso, nonché delle ulteriori possibilità di pesca, previste (ex articolo 4, comma 2, del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2015) in favore del sistema “palangaro (LL)”, al fine di tutelare la risorsa stessa e di non incorrere in violazioni che possono comportare l’applicazione di misure sanzionatorie da parte dei preposti organismi europei ed internazionali.

I dettagli del decreto

È fatto divieto di effettuare, sbarcare, trasbordare e commercializzare, a qualsiasi titolo, catture accessorie (by-catch) di tonno rosso, a decorrere dalla data di affissione del presente provvedimento all’albo delle Autorità Marittime che devono provvedervi entro e non oltre le ore 20:00 del giorno 31 maggio 20 l 7.

Il divieto è scattato dal 31 maggio 2017, da tale termine sono state interrotte le ulteriori possibilità di pesca, come previste dall’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 17 aprile 2015.

Fermo pesca tonno rosso 2017: SANZIONI

I contravventori saranno sanzionati, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi dell’articolo Il, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del paragrafo 29 della raccomandazione ICCAT n. 1404 e dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/1627, non sono sanzionabili le catture accessorie (by-catch) di tonno rosso effettuate oltre il termine di chiusura, a condizione che gli esemplari interessati siano ancora vivi e immediatamente rigettati in mare.

Per presentare ricorso

Contro il provvedimento ci si può opporre presentando ricorso nei seguenti modi:

  • al TAR competente entro 60 giorni dall’avvenuta affissione
  • al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (ricorso straordinario).

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