9 Novembre 2024
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Funzionamento contratto di prestazione occasionale

Da lunedì 10 luglio 2017 si parte con la prestazione occasionale e il Libretto famiglia. Si tratta in realtà di una reintroduzione dei voucher con delle varianti. In questo articolo: funzionamento contratto di prestazione occasionale.

Le novità introdotte

Prima di parlare di contratti di prestazione occasionale, ricordiamo quali sono in sostanza le novità introdotte dal “post voucher”:

  1. Prestazione occasionale
    • Una prestazione lavorativa che vale solo per le aziende con meno di 5 dipendenti
  2. Libretto famiglia (leggi i dettagli cliccandoci sopra)
    • Servirà a pagare le prestazioni occasionali per piccoli lavori. Ogni buono ha un valore di 10 euro e vale per un’ora.
  3. Tetto
    • Stabilito un compenso limite di 5 mila euro all’anno per ogni azienda
  4. Pagamento compensi
    • L’Inps provvede a eseguire il pagamento del compenso al lavoratore il giorno 15 del mese successivo alla prestazione effettuata. Lo fa in entrambi i casi (libretto e prestazione occasionale)

REGOLE e LIMITI delle prestazioni li lavoro occasionali

In base a quanto previsto dal comma 1, dell’art. 54-bis, del d.l. n. 50/2017, per prestazioni di lavoro occasionali s’intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto:

  • delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma – Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale;
  • dei limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa.

Questi sono i limiti economici:

  1. per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5 mila euro;
  2. a ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5 mila euro;
  3. per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Gli importi si riferiscono ai compensi al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Funzionamento contratto di prestazione occasionale: COSA E’

E’ il mezzo con il quale l’utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità. Rispettando i limiti sopra elencati, possono fare ricorso a tale contratto i seguenti soggetti:

  • professionisti
  • lavoratori autonomi
  • imprenditori
  • associazioni
  • fondazioni ed altri enti di natura privata
  • amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.
Il compenso per i contratti

La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo stabilito dalla legge in 9 euro per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, pari a 36 euro. Questo anche nel caso in cui la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 4 ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in 9 euro.

Gli oneri a carico dell’utilizzatore

Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:

  • contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %;
  • premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.

In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS ivs), € 0,32 (INAIL).

Funzionamento contratto di prestazione occasionale: il compenso annuo

Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori (vedi punto 2), la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Funzionamento contratto di prestazione occasionale: DURATA

Al comma 20, dell’art. 54-bis, è previsto un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile. Per il settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di € 2.500,00 (per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori) e la retribuzione individuata ai sensi del comma 16 del citato art. 54-bis.

Cosa è VIETATO fare

Il datore di lavoro non può fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali con lavoratori con i quali sia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Analogo divieto sussiste nel caso in cui l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i 6 mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (art. 54-bis, comma 5).

I diritti del lavoratore

Il lavoratore (o prestatore) ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (art. 54-bis, comma 3). Inoltre il prestatore ha diritto (a proprio carico) all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si tenga presente che i compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato.

Quando viene erogato il compenso

L’erogazione del compenso al lavoratore (unitamente ai contributi previdenziali) viene eseguita dall’INPS entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. L’ente pensionistico conteggia tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasione (Libretto Famiglia e Contratto prestazioni occasionali) rese nell’ambito del mese e li eroga nel loro importo totale. Lo fa con un accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore all’atto della registrazione o a seguito di successive variazioni dei dati anagrafici. In mancanza dell’indicazione dei dati bancari, procede attraverso un bonifico bancario domiciliato che può essere riscosso presso uno degli uffici territoriali della rete di Poste Italiane S.p.A..

Gestione delle prestazioni occasionali

Nel funzionamento contratto di prestazione occasionale rientra anche il fatto di capire come gestire i rapporti di prestazione occasionali. Il prestatore/lavoratore deve infatti registrarsi sul sito INPS (guarda il link sotto) scegliendo se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali. Tra le varie informazioni, bisogna indicare anche il proprio Iban per ricevere gli accrediti. Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolti:

  • dall’utilizzatore/prestatore, attraverso l’accesso alla piattaforma telematica accedendo al sito Inps (tramite PIN INPS, credenziali SPID, oppure CNS – Carta Nazionale dei Servizi);
  • avvalendosi dei servizi di contact center INPS (sempre previa registrazione al sito Inps). Gli addetti del contact center gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa;
  • dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12;
  • dagli enti di patronato di cui alla 30 marzo 2001, n. 152, esclusivamente per i servizi di registrazione del prestatore e di tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell’utilizzatore e del prestatore.
Obbligo di comunicazione dell’inizio della prestazione

L’utilizzatore, almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, è tenuto a fornire all’Inps le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • la misura del compenso pattuita;
  • il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
  • la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
  • il settore di impiego del prestatore;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

Può farlo tramite il sito oppure il contact center Inps 803164 (gratuito da tel. fisso) – 06 164 164 (a pagamento da cellulare) (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14).

Accesso alla Procedura telematica INPS

FONTE: INPS

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