27 Luglio 2024
Home » Lifestyle » Lavoro » Sospensione attività per Coronavirus | Con il decreto Cura Italia, le aziende possono anche fermarsi fino a 9 settimane
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Sospensione attività per Coronavirus

Il decreto Cura Italia in vigore dal 17 marzo 2020 corre in aiuto di lavoratori e datori di lavoro che potranno procedere alla sospensione attività per Coronavirus.

L’ART. 19 DEL DECRETO

L’articolo 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) al Capo I (Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale), Titolo II (Misure a sostegno del lavoro) fornisce i chiarimenti riguardo alle misure predisposte per datori di lavoro e lavoratori.

COMMA 1 (Cassa Integrazione Ordinaria o Assegno ordinario)

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”.

Possono farlo per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

LA DOMANDA

I datori di lavoro che presentano domanda citata nel comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall’articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario.

Tutto questo, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le Rsu/Oo.Ss. che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

ASSEGNO ANCHE A DATORI ISCRITTI AL FIS CON PIU’ DI 5 DIPENDENTI

L’assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

REQUISITI

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Ai lavoratori NON si applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (“anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione“).

LIMITE DI SPESA

Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si rimanda alla lettura dell’articolo 126 del decreto salva Italia.

L’ARTICOLO 46 (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

Nell’articolo 46, si confermano le parole di Conte in una delle ultime conferenze stampa quando disse “Nessuno perderà il posto di lavoro”. L’art. 46 infatti stabilisce che a partire dal 17 marzo 2020, e per 60 giorni, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può licenziare un lavoratore per giustificato motivo (articolo 3 legge 604 del 15 luglio 1966).

L’ARTICOLO 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato) COMMI 1, 2 e 3
  • (COMMA 1) – Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
  • (COMMA 2) – Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.
  • 3 – Per i periodi di cui al comma 1 art. 26, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
L’ARTICOLO 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato) COMMI 4, 5 e 6
  • (COMMA 4) – Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell’operatore di sanità pubblica.
  • (COMMA 5) – In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020. Gli enti previdenziali (INPS) provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. L’eventuale superamento di tali limiti non permetterà a Inps di prendere in considerazione ulteriori domande.
  • 6 – Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
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