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20 Settembre 2024
Home » Lifestyle » Lavoro » Malattia per quarantena Covid | Chi paga? Le nuove regole da gennaio 2022
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Tempo di lettura stimato: 10 minuto/i

MALATTIA PER QUARANTENA COVID

Dal 1° gennaio 2022 il lavoratore non può più usufruire della malattia per quarantena Covid nonostante la proroga del Governo dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022.

L’APOTEOSI DEL CONTROSENSO

Fino al 31 dicembre 2021, il lavoratore che era costretto a stare in quarantena poteva usufruire della malattia Inps non perdendo così la retribuzione per i giorni di assenza. Lo aveva stabilito il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 con la modifica della disciplina delle tutele previste, durante l’emergenza Covid, per i lavoratori in quarantena e per i cosiddetti lavoratori “fragili”.

La norma ha stabilito che l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato fosse riconosciuta fino al 31 dicembre 2021.

STATO DI EMERGENZA SÌ MA NON PER I LAVORATORI IN QUARANTENA

Il Governo, come si sa, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, questo avrebbe dovuto comportare anche il rifinanziamento del sostegno fino a tale data della misura della garanzia di retribuzione per i lavoratori assenti perché in quarantena. Tale sostegno per la quarantena equiparata alla malattia era stato introdotto a marzo 2020 dal governo Conte.

Quindi niente sostegno, nonostante per il Governo l’emergenza ci sia ancora, ma non vale per i lavoratori costretti in quarantena. Per i malati Covid non cambia invece nulla nel senso che a loro viene riconosciuta la malattia Inps che paga i giorni di assenza al lavoratore.

QUINDI CHI PAGA? IL LAVORATORE!

Cosa accade dunque se il lavoratore si trova nella impossibilità di recarsi sul posto di lavoro o di lavorare in smart working perché è in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria (per chi rientra dall’Italia da zone a rischio)? NULLA, il lavoratore deve piangersi i giorni di assenza pagandoli di tasca propria tramite utilizzo di ROL o FERIE.

Dal 31 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229), va detto, sono cambiate le regole sulla quarantena Covid cercando anche di comprendere alcune definizioni con l’aiuto del Ministero della Salute.

E PER I LAVORATORI STATALI?

Non ci sono differenze. Anche gli statali non percepiranno lo stipendio in caso di quarantena Covid.

COSA S’INTENDE PER CONTATTO

Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso.

Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’Isolamento del caso.

CONTATTO STRETTO O “AD ALTO RISCHIO”

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come UNA PERSONA CHE:

  • vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
  • ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  • ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
  • che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
  • fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure un operatore sanitario oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio.

CONTATTO A BASSO RISCHIO

Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
  • tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.
CONTATTO STRETTO NELL’AMBITO DI TRENI, AEREI O ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso confermato COVID-19 nell’ambito di treni, aerei o altro mezzo di trasporto, è definito come “una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto”.

Gli operatori sanitari, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio.

TORNIAMO A PARLARE DI QUARANTENA: QUANDO NON È PREVISTA

Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva NON si applichi alle persone che:

  • hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno; 
  • sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno; 
  • hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).
COSA DEVONO FARE LE SUDDETTE CATEGORIE

Alle categorie di persone sopra elencate si applica un’auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’11° giorno dall’ultimo contatto).

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi. Se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto bisogna effettuare un altro test. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

QUANDO È PREVISTA LA QUARANTENA

Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva si applichi a:

  • contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici. In questo caso si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al 5° giorno.
  • soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni. In questo caso si applica la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al 10° giorno.
  • soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni (4 mesi). Per queste persone è previsto l’isolamento di 7 giorni (non più 10) purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

DIFFERENZE TRA QUARANTENA, ISOLAMENTO E SORVEGLIANZA ATTIVA

Quarantena e isolamento sono importanti misure di salute pubblica attuate per evitare l’insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione di SARS-CoV-2 e per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero. Vediamo quali sono le differenze tra le tre misure:

  • quarantena: si attua a una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi;
  • isolamento: consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità;
  • sorveglianza attiva: è una misura durante la quale l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.

Fonte: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria.

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