27 Luglio 2024
Home » Lifestyle » Welfare e sociale » Reddito di emergenza 2020 per le famiglie colpite dalla crisi causata dal Covid-19 | Requisiti, DOMANDA e come richiedere il REM
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Reddito di emergenza 2020

La bozza di maggio del decreto Cura Italia ha fornito i primi dettagli sul reddito di emergenza 2020, il sostegno per le famiglie italiane duramente colpite dalla crisi economica provocata dall’emergenza Covid-19.

*** Novità: lunedì 15 giugno sono stati prorogati i termini di presentazione della richiesta (i dettagli sotto) ***

DEFINIZIONE

Il Governo corre in aiuto alle famiglie italiane stanziando fino a 50 miliardi di euro con il REM. Cosa è il REM (reddito di emergenza)? Una indennità rivolta all’intero nucleo familiare il cui importo varia in base al numero dei componenti della famiglia.

REQUISITI PER RICHIEDERLO

  • Residenza in ITALIA;
  • patrimonio mobiliare inferiore a 10 mila euro (riferito all’anno 2019). Soglia aumentabile di altre 5 mila euro:
    • per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo (fino a un massimo di 20 mila euro);
    • in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
  • reddito familiare inferiore all’importo del reddito di emergenza stesso (esempio: se l’importo del reddito di emergenza sarà di 700 euro, per poterne usufruire, la famiglia deve dimostrare di avere un reddito mensile inferiore a 700 euro);
  • indicatore ISEE (attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda) fino a 15 mila euro.
DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

E’ possibile presentare la domanda entro il 31 luglio 2020 (termine prorogato da giugno a luglio grazie al decreto approvato in data 15 giugno 2020) tramite il modello predisposto dall’Inps, compilabile e inviabile online o tramite CAF o patronati (come stabilito dall’art. 82 del decreto Rilancio del 19 maggio 2020).

ACCEDI ORA AL SERVIZIO PER PRESENTARE LA DOMANDA

Può accedere al reddito di emergenza anche chi percepisce il reddito di cittadinanza il cui importo è inferiore a quello spettante con il reddito di emergenza.

CHI NON PUÒ RICHIEDERLO

Il nucleo familiare che al suo interno presenta anche una sola persona che ha già beneficiato di una delle indennità riconosciute dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 non può presentare richiesta per il reddito di emergenza.

Si tratta delle indennità riconosciute alle seguenti categorie di lavoratori:

  • autonomi iscritti alle gestioni INPS;
  • liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
  • stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • dello spettacolo;
  • agricoli;
  • dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • domestici.

Sono inoltre esclusi dalla possibilità di richiederlo:

  • titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
  • titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Nel caso di lavoratori in cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse.
  • percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza;
  • componenti del nucleo familiare e i ricoverati di lunga degenza;
  • ricoverati in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato.

MASCHERINE IN PROMOZIONE

IMPORTI DEL REDDITO DI EMERGENZA

Come dicevamo inizialmente, l’importo è variabile, in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Viene erogato in due mensilità (a decorrere dal mese di presentazione della domanda), da un minimo di 400 euro ciascuna (fino a un massimo di 840 euro) per tre mesi.

QUANTO SPETTA

L’importo mensile del REM è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.

Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
  • 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Come dicevamo, l’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti.

FONTE DELLE INFORMAZIONI: Inps.

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