27 Luglio 2024
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Congedo obbligatorio padre 2020

A partire dal giugno 2012 sono stati istituiti il congedo obbligatorio padre e il congedo facoltativo padre, alternativi al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il 5° mese di vita del figlio.

REQUISITI E QUANDO PRESENTARE DOMANDA

Il padre deve essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente. Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.

IL CONGEDO OBBLIGATORIO

Per l’anno solare 2020, l’articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha ulteriormente aumentato a sette il numero dei giorni di congedo obbligatorio (fino a tre anni fa i giorni erano solo 2).

UN DIRITTO AUTONOMO

Il congedo obbligatorio padre, configurandosi come un diritto autonomo, è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.

IL CONGEDO FACOLTATIVO

Per l’anno solare 2020, l’articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha confermato la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.

Il congedo facoltativo del padre è condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo maternità. Il giorno dal padre anticipa quindi il termine finale del congedo di maternità della madre. E’ fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e deve essere esercitato entro 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia, in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di un giorno. Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.

DESTINATARI

Possono fruire dei congedi (obbligatorio e facoltativo) i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il 5° mese di vita dalla nascita o dall’adozione e affidamento avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2020.

Per quanto riguarda i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che il Ministro per la Pubblica Amministrazione dovrà approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina.

QUANTI GIORNI SPETTANO PER IL CONGEDO OBBLIGATORIO
  • cinque giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019;
  • sette giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
ENTITA’ DELL’INDENNITA’ DI CONGEDO

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.

DOMANDA

Nei casi di pagamento a conguaglio (articolo 3, decreto ministeriale del 22 dicembre 2012), per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione.

Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si può presentare attraverso uno dei seguenti canali:

  • Online (sul sito di Inps);
  • Contact Center Inps (803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile);
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
ACCEDI AL SERVIZIO

FONTE delle informazioni: INPS.

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